Parere |
Il comportamento indicato costituisce mera violazione formale e non è assoggettato a sanzione (articolo 10 Statuto del contribuente e circolare n. 5/2002), purchè si tratti di errata indicazione del periodo di riferimento, di errata indicazione di un codice tributo ovvero di indicazione di un solo codice tributo in luogo della ripartizione tra più codici. La stessa circolare fornisce un facsimile di istanza con cui i contribuenti possono segnalare all’Agenzia delle entrate la necessità di correggere le indicazioni errate.
Giorgio Gavelli
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