Parere |
La revisione in aumento delle tabelle millesimali è regolata dall’articolo 69 disposizioni di attuazione del codice civile, per il quale "I valori proporzionali dei vari piani o di porzione di piani possono essere riveduti o modificati, anche nell'interesse di un solo condomino… quando, per le mutate condizioni di una parte dell'edificio, in conseguenza della sopraelevazione di nuovi piani, di espropriazione parziale o di innovazioni di vasta portata, è notevolmente alterato il rapporto originario tra i valori dei singoli piani o porzioni di piano”.
Pertanto, se dal “recupero” abitativo del sottotetto (ed a prescindere dalla sua natura di pertinenza) deriva un aumento di valore per l’abitazione alla quale è annesso, tanto da determinarsi la “notevole alterazione” prevista dalla legge (con un ipotetico aumento dei millesimi già in precedenza assegnati), la revisione dovrà essere effettuata e/o potrà essere pretesa.
Nel caso in cui detto recupero non comporti un aumento di volumetria, ma solo un cambio di destinazione, la giurisprudenza di merito tende a negare la “revisione” delle tabelle.
|