Parere |
Occorre stabilire se si tratta di antenna centralizzata analogica o parabolica. L'installazione dell'antenna centralizzata TV parabolica è un'innovazione necessaria, non voluttuaria, come stabilito dall'art. 2-bis, comma 13 del D.L. 23 gennaio 2001, n. 5, convertito nella L. 20 marzo 2001, n. 66 recante "Disposizioni urgenti per il differimento di termini in materia di trasmissioni radiotelevisive analogiche e digitali, nonché per il risanamento di impianti televisivi" e la spesa per la sua installazione è deliberata, in deroga all'art. 1120, comma 1, a maggioranza semplice (un terzo dei partecipanti al condominio ed un terzo dei millesimi). Non è chiaro se tale normativa sia estensibile alle antenne centralizzate TV non paraboliche, vi sto l'avvento del digitale terrestre. Probabilmente sì, considerato lo scopo che la legge intende perseguire. Come innovazione necessaria, la relativa spesa è ripartita in base ai millesimi di proprietà. Il conduttore non è tenuto a partecipare alla spesa.
L'altezza del piano è un coefficiente unico per tutti le unità immobiliari allo stesso piano, in quanto le differenze di valore tra le singole unità è data dalla diverse rispettive quote millesimali (definite con criteri d'estimo che considerano diversi fattori, non solo l'altezza del piano).
A parte gli aspetti penali, che contemplano come illecito il disturbo della quiete pubblica e il riposo delle persone (art. 659 c.p.), in ambito civilistico si tratta di immissioni di rumori moleste (art. 844 c.c.), per le quali è esperibile una procedura d'urgenza avanti all'autorità giudiziaria.
Maurizio Cardaci - Consulente Ape
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