Parere |
Nel condominio, la legge prevede la presenza obbligatoria dell'amministratore “quando i condomini sono più di quattro… Se l'assemblea non provvede, la nomina è fatta dall'autorità giudiziaria, su ricorso di uno o più condomini” (articolo 1129 del codice civile).
Nel caso della presenza di condomini in numero inferiore a cinque, l'amministratore è certamente permesso, ma "facoltativo" e la sua presenza non può essere imposta.
Pertanto, nel caso del quesito, considerato che su 4 unità immobiliari non possono materialmente esserci più di quattro condomini (e considerato anche che - secondo l’orientamento pacifico della giurisprudenza - gli eventuali comproprietari della stessa unità immobiliare contano uno) la nomina dell’amministratore non può essere “imposta” ma può derivare solo da una delibera assembleare.
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