Parere |
L'obbligo di contribuire alle spese di manutenzione delle parti comuni dello stabile costituisce una cosiddetta "obbligazione propter rem" insita e direttamente derivante dalla condizione di comproprietà dell'edificio, che prescinde dall'effettivo utilizzo dello stesso, essendo sufficiente che tale utilizzo sia anche solo potenzialmente possibile. La presunzione di comproprietà tra tutti i condomini dell'intero vano scale è prevista dall'articolo 1117 del codice civile e a nulla vale che l'ingresso in questione di fatto non venga utilizzato e sia stato murato, in quanto la facoltà potenziale di utilizzo permane ugualmente in capo al comproprietario. Solo in presenza di un accordo unanime da parte di tutti i condomini sarebbe possibile concordare un esonero, totale, parziale o anche solo temporaneo, dall'obbligo di contribuzione alle spese di manutenzione di scale e ascensore.
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