Parere |
Il regolamento condominiale può stabilire criteri di ripartizione diversi da quelli legali previsti dall’articolo 1123 del codice civile.
Per far ciò, tuttavia, è necessario che sia approvato “contrattualmente”, che riceva, cioè, il consenso di tutti i partecipanti al condominio. Di solito, tale ipotesi si verifica mediante l’allegazione del regolamento alla cd. “prima vendita” e il successivo “richiamo” negli ulteriori atti di disposizione.
Si pongono, pertanto, due ipotesi:
1) il regolamento condominiale è stato validamente approvato all’unanimità dei partecipanti (contrattualmente) e quindi le sue clausole sono vincolanti per tutti i condomini e solo all’unanimità possono essere modificate/integrate; 2) il regolamento non è stato approvato contrattualmente e le clausole di adozione di criteri di ripartizione diversi da quelli legali sono illegittime e, quindi, non vincolanti.
Luigi Salciarini - Csn Anaci
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