Parere |
La copertura, seppur incidente sul terrazzo privato e, quindi, accessorio di unità immobiliare esclusiva, può incidere negativamente sullo stabile, soprattutto in termini di stabilità, sicurezza e di decoro (si vedano gli articoli 1102 e 1120 del codice civile).
Pertanto, la realizzazione della copertura sarà possibile senza il consenso degli altri condomini solo se avvenuta nel rispetto dei suddetti parametri.
Secondo l’opinione preferibile, il consenso unanime dei condomini potrebbe consentire una costruzione lesiva del decoro ma non della stabilità.
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