Parere |
La premessa è prevista dalla legge di riforma sul condominio che ancora non è entrata in vigore.
Attualmente, in linea di principio, l'uso di una parte comune non deve essere autorizzato, almeno che non si tratti di un bene comune di uso esclusivo che si vuole estendere ad altri. Normalmente si può concedere o tollerare un uso più intenso di un bene rispetto all'uso che ne fanno gli altri ex articolo 1102 del codice civile.
Tale uso più intenso, però, non fa cattare l'usucapione, essendo una facoltà riservata ai condomini. Affinché l'uso permetta l'acquisto della proprietà del bene comune, è necessario che esso venga svolto in modo tale che materialmente escluda dallo stesso uso gli altri condomini. Luana Tagliolini - Centro studi Unai
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