Parere |
In linea di principio, trattandosi di delibera volta a disciplinare l'uso della cosa comune, la maggioranza richiesta è quella prevista dal secondo comma dell'art. 1136 c.c., e dunque la maggioranza degli intervenuti che rappresenti almeno metà del valore dell'edificio.
Ovviamente tale regola vale solo laddove non si incida su diritti soggettivi stabiliti da un regolamento cosiddetto "contrattuale" (per esempio, su posti auto individuali già assegnati dal regolamento).
avv. Davide Rocca - Centro Studi AGIAI
|