Parere |
Le Sezioni Unite della Cassazione, con la sentenza n. 18331/10, hanno affermato il principio per cui, nel caso in cui il condominio sia convenuto in giudizio o che intenda proporre o appello contro una sentenza negativa, l'amministratore deve ottenere la preventiva autorizzazione a coltivare il giudizio da parte dell'assemblea; se non altro, deve ottenere la successiva ratifica del suo operato. La sentenza non fa distinzione tra vertenze con oggetto rientrante nei poteri ordinari dell'amministratore e quelle invece rigiardanti materie che esulano dalle sue competenze. Logica impone, però, di ritenere che l'autorizzazione o la ratifica siano necesarie solo per le seconde. Quanto al dissenso alla lite, la comunicazione da parte dell'amministratore della nomina di un legale per la difesa in causa del condominio induce prudenzialmente a far decorrere da tale momento i termini di cui all'articolo 1132 del codice civile per la manifestazione del dissenso alla lite da parte del condomino.
Augusto Cirla - Assocond
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