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Quesito
Oggetto impugnazione delibere
Quesito Il ns amministratore ha solo cominicato all'assemblea, argomento peraltro non all'ordine del giorno, la scelta dell'avvocato che dovrà difendere il condominio contro l'impugnazione di due delibere. L'assemblea non ha effetuato alcuna votazione di approvazione o meno. E' regolare tale comportamento alla luce delle ultime sentenze di Cassazione? Come possono esercitare il loro diritto al dissenso i condomini che non approvano? Quali sono i poteri dell'assemblea nelle liti oppure non ha più poteri perchè comanda totalmente l'amministratore?
Data quesito
Inviato 04-10-2010 16.52
Parere
Risposto 04-10-2010 17.52
Parere Le Sezioni Unite della Cassazione, con la sentenza n. 18331/10, hanno affermato il principio per cui, nel caso in cui il condominio sia convenuto in giudizio o che intenda proporre o appello contro una sentenza negativa, l'amministratore deve ottenere la preventiva autorizzazione a coltivare il giudizio da parte dell'assemblea; se non altro, deve ottenere la successiva ratifica del suo operato. La sentenza non fa distinzione tra vertenze con oggetto rientrante nei poteri ordinari dell'amministratore e quelle invece rigiardanti materie che esulano dalle sue competenze. Logica impone, però, di ritenere che l'autorizzazione o la ratifica siano necesarie solo per le seconde. Quanto al dissenso alla lite, la comunicazione da parte dell'amministratore della nomina di un legale per la difesa in causa del condominio induce prudenzialmente a far decorrere da tale momento i termini di cui all'articolo 1132 del codice civile per la manifestazione del dissenso alla lite da parte del condomino. Augusto Cirla - Assocond