Parere |
Anche nell'ambito del supercondominio trova applicazione l'art. 1136 c.c., il che significa che l'amministratore deve essere eletto dalla maggioranza degli intervenuti, che rappresenti almeno metà del valore millesimale.
Fortunatamente, quanto meno a partire da una famosa pronuncia a Sezioni Unite del 2005, la giurisprudenza è orientata a ritenere semplicemente annullabile una delibera assunta senza il rispetto del quorum prescritto. Di conseguenza, la nomina dell'amministratore da parte di una maggioranza inferiore a quella richiesta dalla legge si risolve in un vizio sanabile qualora nei trenta giorni seguenti la delibera non sia impugnata da assenti, astenuti o dissenzienti. Se si decide di correre questo rischio, occorre ricordare che, mentre per dissenzienti ed astenuti il termine decorre dalla data della delibera, il termine per gli assenti decorre dalla comunicazione. Per questo motivo è senz'altro consigliabile inviare il verbale agli assenti con raccomandata a.r., in modo da fissare con certezza il termine per l'impugnazione.
avv. Davide Rocca - Centro Studi AGIAI
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