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Quesito
Oggetto nomina amministratore
Quesito E' possibile in un supercondominio dove non si raggiungono mai le maggioranze per deliberare, nominare un nuovo amministratore con 2900 mm (meno di 1/3), sapendo che non vi sarà alcuna opposizione (legale)da parte dei condomini assenti? Menna Dario
Data quesito
Inviato 04-10-2010 16.24
Parere
Risposto 04-10-2010 17.21
Parere Anche nell'ambito del supercondominio trova applicazione l'art. 1136 c.c., il che significa che l'amministratore deve essere eletto dalla maggioranza degli intervenuti, che rappresenti almeno metà del valore millesimale. Fortunatamente, quanto meno a partire da una famosa pronuncia a Sezioni Unite del 2005, la giurisprudenza è orientata a ritenere semplicemente annullabile una delibera assunta senza il rispetto del quorum prescritto. Di conseguenza, la nomina dell'amministratore da parte di una maggioranza inferiore a quella richiesta dalla legge si risolve in un vizio sanabile qualora nei trenta giorni seguenti la delibera non sia impugnata da assenti, astenuti o dissenzienti. Se si decide di correre questo rischio, occorre ricordare che, mentre per dissenzienti ed astenuti il termine decorre dalla data della delibera, il termine per gli assenti decorre dalla comunicazione. Per questo motivo è senz'altro consigliabile inviare il verbale agli assenti con raccomandata a.r., in modo da fissare con certezza il termine per l'impugnazione. avv. Davide Rocca - Centro Studi AGIAI