Parere |
L'amministratore, ai sensi dell'art. 1130 c.c. ha delle precise attribuzioni che corrispondono anche a facoltà allo stesso riservate. Nello specifico, l'amministratore riscuote gli oneri condominiali e, pertanto, per legge, in caso di morosità può procedere contro il condomino moroso senza bisogno di alcuna autorizzazione preventiva da parte dell'assemblea.
L'unico obbligo rimane la comunicazione tempestiva all'assemblea del suo operato che, però, rimane una semplice comunicazione aposteriori.
Roberta Odoardi
A.N.AMM.I.
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