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Quesito
Oggetto DISTACCO RISCALDAMENTO CENTRALIZZATO
Quesito Ho acquistato nel 1999 un appartamento in uno stabile da 60 abitazioni. La ditta che ha eseguito lavori ristrutturazione ha scollegato il riscaldamento centralizzato con avviso e certifica tecnica inoltrata all'amministratore e impiantato riscaldamento a gas autonomo. Presentata successivamente ai lavori alla riunione condominiale autorizzazione distacco il condominio non ha approvato benche' in precedenza abbia autorizzato ben 4 appartamenti al distacco. Pago da 10 anni riscaldamento benche' non ne usufruisca. Ho diritto al distacco unilateralmente?
Data quesito
Inviato 04-10-2010 13.16
Parere
Risposto 04-10-2010 14.56
Parere Per quanto riguarda gli impianti a gas, occorre fare riferimento alla norma tecnica UNI 7129 del 1992 per gli apparecchi a gas ad uso domestico. Tale norma permetteva l'installazione di caldaie tipo A e B nei luoghi abitati, eccettuando il bagno e le camere da letto. Il D.P.R. 412/93 all'art. 5, comma 10, vietava invece l'installazione per i nuovi impianti e le ristrutturazioni delle caldaie di tipo B all'interno delle abitazioni, in base alla destinazione d'uso della caldaia (tipo B, non era consentita l'installazione all'interno di locali abitati). Se la caldaia fosse stata destinata alla produzione di acqua calda sanitaria ad uso individuale, poteva essere installata all'interno delle abitazioni. Il D.P.R. 551/99 consente l'installazione delle caldaie di tipo B nei locali abitativi, eccettuando il bagno e la camera a letto. Le norme tecniche, in sintesi, disciplinanti l'installazione di impianti autonomi sono: •La norma UNI 7129/92. •Le norme UNI della serie 10300 in merito alle metodologie di progettazione e manutenzione •Le norme UNI 10640 del giugno 1997 •La norma UNI 10641 del giugno 1997 per caldaie a gas di tipo C con ventilatore nel circuito di combustione. In merito alla giurisprudenza, si annoverano due sentenze principali di raffronto. La Sentenza n. 6269 del 30/11/1984 non ammette il distacco unilaterale del singolo condomino, in quanto comprometterebbe l'equilibrio termico dell'edificio, con un aggravio di spese di esercizio e conservazione per i soggetti ancora collegati all'impianto condominiale. La sentenza n. 5974 del 25/03/2004 ammette di contro il distacco unilaterale dal riscaldamento centralizzato, anche senza approvazione da parte dell'assemblea, salvo dimostrazione della non compromissione degli equilibri termici ed aggravi di spesa per i restanti condomini. Stante quanto sopra il condomino che opta per il distacco è tenuto ancora a partecipare, in quota parte millesimale, alle spese di manutenzione dell'impianto termico centralizzato, eccettuando gli oneri inerenti al consumo del combustibile. Il regolamento di condominio (assembleare o contrattuale) è tuttavia il riferimento principe per evincere gli indirizzi inequivocabili da parte del condominio in materia di distacco condominiale. Nicola Tursi - ANAPI