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Quesito
Oggetto Dissenso liti art. 1132 c.c.
Quesito Un condomino impugna una delibera di ripartizione spese straordinarie e, quindi, nasce una lite "interna" fra condominio e condomino. Può un altro condomino dissociarsi dalla lite?
Data quesito
Inviato 04-10-2010 12.35
Parere
Risposto 04-10-2010 12.43
Parere Ai sensi dell'art. 1132 c.c. se l'assemblea ha deliberato di promuovere una lite o di resistere ad una domanda, il condomino dissenziente, con atto notificato all'amministratore, può dissociari e separare, quindi, la propria responsabilità in ordine alla lite in caso di soccombenza. La norma in questione è inderogabile pertanto tale diritto non può essere negato ad un condomino, neppure da una norma regolamentare. Occorre, però, rispettare i presupposti di tale diritto ossia, il condomino deve essere stato assente o deve, in assemblea, aver votato contro la delibera che instaura la lite. Inoltre, il dissenso deve essere manifestato nel termine improrogabile di 30 giorni che decorrono per il dissenziente dal giorno dell'assemblea e per l'assene dalla data in cui ha vuto notizia della deliberazione in questione. Roberta odoardi A.N.AMM.I.