LE RISPOSTE DEGLI ESPERTI |
RICERCA PER PAROLA |
Quesito | |
Oggetto | visita medica commissione pat b revocata decaduta |
Quesito | I titolari di patente B che hanno avuto la revoca di tale titolo di abilitazione alla guida conseguito prima del 1992 alla guida senza mai aver commesso infrazioni o violazioni al codice della strada (o al limite solo la violazione di guidare senza essersi sottoposto a visita medica cui è conseguita la revoca della patente di guida B), e nemmeno revocata per mancanza permanente dei requisiti psicofisici, debbono sottoporsi a visita medica per eventualmente riottenere tale titolo di abilitazione alla guida di tipo B presso le Commissioni mediche locali anzichè semplicemente presso l'Ufficio della Unità sanitaria locale territorialmente competente, cui sono attribuite funzioni in materia medico-legale o da un medico appartenente al ruolo dei medici del Ministero della salute? |
Data quesito | |
Inviato | 02-08-2010 16.13 |
Parere | |
Risposto | 03-08-2010 11.50 |
Parere | Dal quesito sembra di capire che la revoca sia avvenuta per inidoneità emersa in sede di revisione patente o per ottenimento all'estero di una licenza di guida che ora, per un qualche motivo non è convertibile in Italia. Se abbiamo inteso correttamente, possiamo dire che con la riforma nulla varia nella ripartizione di competenze tra Commissione medica locale e altri sanitari abilitati a decidere sull'idoneità fisica. Quindi in Commissione devono passare solo mutilati, ultrasessantacinquenni conducenti di mezzi pesanti, persone "segnalate" da Prefettura, Motorizzazione o altri sanitari competenti su rilascio e rinnovo patente, diabetici (in caso di conseguimento patenti superiori).
L'unica novità è che dal 13 agosto in sede di visita medica sarà necessario portare un certificato di un medico di fiducia che attesti le malattie pregresse o in corso (precedenti morbosi). Si attendono circolari ministeriali per avere maggiori dettagli. |