Agevolazioni alle imprese
Super Ace in caso di rimborso
La Domanda L’importo incassato nel 2021 per via della restituzione di un credito di finanziamento erogato in un precedente esercizio, che aveva generato una "riduzione" della base Ace ai fini delle disposizioni antielusive, rileva come incremento patrimoniale ai fini della Super Ace?
La risposta dell'Esperto
La Super Ace consente di agevolare con aliquota del 15% gli incrementi patrimoniali netti intervenuti nel 2021, da identificare, con riguardo alla loro natura, in base alle regole previste dal regime Ace di cui al Dm 3 agosto 2017. In tale contesto, con riguardo all’operatività delle disposizioni antielusive (articolo 10 del Dm citato), l’agenzia delle Entrate ha chiarito, in occasione dell’edizione invernale di Telefisco 2022, che le riduzioni intervenute nel 2021 vanno necessariamente imputate prioritariamente alla base Ace ordinaria. Nulla è invece stato chiarito in merito all’eventuale “storno” di una riduzione pregressa. Al riguardo, a favore della tesi per cui uno “storno” 2021 possa rilevare come incremento patrimoniale ai fini della Super Ace potrebbe addursi l’opportunità di doversi applicare in maniera estensiva le disposizioni antielusive in tutte le loro manifestazioni sia ad incremento che a decremento della base di computo dell’Ace. Tuttavia, la ratio dell’incentivo sarebbe quella di dare rilevanza solo alle patrimonializzazioni avvenute nel 2021 al netto degli eventi “decrementativi” intervenuti nel medesimo anno: in tale contesto, lo “storno” di una precedente riduzione ai fini antielusivi parrebbe più un elemento riabilitante la base di calcolo Ace pregressa che un vero e proprio incremento dell’anno. Ove lo “storno” rilevasse ai fini Super Ace, vi sarebbe peraltro anche una complessità pratica nella compilazione del modello Redditi, dovendo infatti includere l’ammontare dello storno nella cella relativa agli “incrementi del capitale proprio” (rigo RS112A, colonna 1) ai fini della Super Ace, senza al contempo poterlo recepire a decremento dell’importo delle “riduzioni” inerenti alla base ACE ordinaria (rigo RS113, colonna 3) pena la duplicazione del beneficio. La risposta al quesito, pertanto, pare dover essere negativa. Carlo Maria Andò