Il Forum di Telefisco

Bonus casa e 110%

Casi di decadenza dal superbonus

La Domanda In un condominio risulta dall'accesso agli atti un abuso edilizio dovuto alla difformità sostanziale dell'ultimo piano. Premesso che il raggiungimento del doppio salto di categoria energetica si raggiunge anche escludendo la superficie verticale del cappotto relativa all'ultimo piano, il condominio può comunque accedere al bonus 110% senza dover fare prima la sanatoria prima degli interventi?

La risposta dell'Esperto

La risposta è positiva. A eccezione degli interventi comportanti la demolizione e la ricostruzione degli edifici, non è prevista la decadenza dal beneficio fiscale del superbonus anche nel caso in cui lo stato dell’immobile non sia legittimo, perché sussiste, ad esempio, un abuso edilizio (comma 13-ter dell’articolo 119 del decreto Rilancio). La decadenza dei benefici fiscali opera solo quando si ricade in una delle seguenti quattro violazioni: mancata presentazione della Cila, interventi realizzati difformemente da questa, assenza di attestazione dei dati, non corrispondenza al vero delle attestazioni. Tuttavia, la semplificazione fiscale introdotta (a opera dell’articolo 33, comma 1, lettera c, del Dl 77/2021, che ha riformato il citato comma 13-ter dell’articolo 119) non rileva a fini della responsabilità penale e amministrativa del contribuente. Ciò significa che lo stesso rimane comunque responsabile a questi fini relativamente all'abuso preesistente. Alla luce di quanto detto, i condomìni non perderanno il diritto al superbonus relativamente agli interventi di riqualificazione energetica realizzati al proprio interno, ma restano ferme le eventuali responsabilità amministrative e penali in caso di accertamento di abusi edilizi. Elisa de Pizzol