Agevolazioni alle imprese
Super Ace: effetti della rinuncia
La Domanda E’ possibile, per una società che ha una base di calcolo Ace 2021 formata solo da accontamenti di utili relativi all’esercizio 2020, non applicare la Super Ace e avvalersi solo dell'Ace ordinaria, posto che presumibilmente gli utili 2021 verranno prelevati nell'anno successivo?
La risposta dell'Esperto
La Super Ace prevede una deduzione ai fini Ires straordinaria in corrispondenza di incrementi patrimoniali 2021 mediante l’aliquota maggiorata al 15% in luogo di quella ordinaria dell’1,3%. Per evitare che le risorse finanziarie immesse o trattenute siano successivamente distolte, è previsto uno specifico meccanismo di recapture dell’incentivo che scatta qualora si registri decremento degli incrementi patrimoniali netti nei due periodi d’imposta successivi rispetto a quelli esistenti alla chiusura del 2021. In questo contesto, qualora si prevedessero già distribuzioni di dividendi nel corso del 2022 o del 2023, che farebbero scattare la restituzione dell’incentivo, si ritiene legittimo astenersi dalla fruizione dell’incentivo nel 2021 rinunciando da subito alla deduzione del 15%, anche se sulla questione è necessario attendere una conferma ufficiale da parte dell'agenzia delle Entrate. Ciò detto, in caso di tale rinuncia, non pare tuttavia possibile applicare, in alternativa, l’Ace ordinaria dell’1,3% sull’utile 2020, posto che la norma istitutiva della Super Ace ha introdotto una regola speciale a valere sugli incrementi 2021 che richiede il trattamento degli stessi in maniera avulsa rispetto all’agevolazione dell’Ace ordinaria spettante per il 2021. Diversamente, data la presenza della regola del recapture, si aprirebbe la strada a potenziali distorsioni di trattamento tra coloro che hanno applicato la Super Ace e coloro che invece, rinunciandovi, hanno comunque applicato l’Ace ordinaria sugli incrementi 2021: nel caso si procedesse, ad esempio, ad una distribuzione dividendi nel 2022 pari all’utile 2020 accantonato a riserva nel 2021, i primi soggetti si vedrebbero costretti a restituire il beneficio della Super Ace integralmente, mentre i secondi, non avendo applicato la Super Ace, non sarebbero coinvolti dalla regola del recapture (tenendo al sicuro il beneficio dell’1,3% goduto nel 2021). Anche questo aspetto richiederebbe una conferma ufficiale. Carlo Maria Andò