Altre materie
Regime forfettario dell'ex dipendente
La Domanda Un dipendente di un professionista ha effettuato presso il medesimo la pratica professionale per l'iscrizione all'ordine dottori commercialisti ultimata nell'anno 2015. E' rimasto dipendente fino alla fine dell'anno 2021. All'inizio dell'anno 2022 si dimette e si iscrive all'albo, continuando a fatturare prevalentemente verso il proprio ex datore di lavoro. Può accedere al regime forfettario per gli anni 2022 e seguenti?
La risposta dell'Esperto
La lettera d-bis del comma 57 della Legge 190/2014 preclude l'accesso al regime forfetario alle persone fisiche la cui attività sia esercitata prevalentemente nei confronti di datori di lavoro con i quali sono in corso rapporti di lavoro o erano in corso nei due precedenti periodi d’imposta. La stessa norma dispone che tale preclusione non opera per i soggetti che iniziano una nuova attività dopo aver svolto il periodo di pratica obbligatoria ai fini dell'esercizio di arti o professioni. La circolare 9E/2019 precisa poi che tale esclusione è limitata ai soli lavoratori autonomi. Nel caso in esame, il contribuente riferisce di aver svolto la pratica professionale ma di averlo fatto in qualità di dipendente. Pertanto, nel caso in cui il contribuente operi prevalentemente nei confronti del suo ex datore di lavoro, trova applicazione la preclusione di cui al citato comma 57. Si precisa che la verifica del requisito della prevalenza va effettuata solo al termine del periodo d’imposta. Pertanto, in assenza di altre cause ostative e nel rispetto dei requisiti di legge, il contribuente potrà applicare il regime forfettario e poi, a fine anno, valutare se scatta o meno la causa ostativa. Alessandra Caputo