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La detrazione relativa a caldaie a biomassa è stata di recente modficata con Dm 26/1/10, in vigore dal 14/3/10.
Quest'ultimo prevede che:
1) La caldaia deve avere un rendimento utile nominale minimo conforme alla classe 3 di cui alla norma europea EN 303-5 (dato recuperabile dal fornitore e/o installatore)
2) La caldaia deve rispettare i limiti di emissione di cui all'allegato IX alla parte quinta del D. Lgs. 3/4/06 n. 152
3) La caldaia deve utilizzare biomasse combustibili ricadenti fra quelle ammissibili ai sensi dell'allegato X alla parte quinta dello stesso D.Lgs.152/2006
4) E' necessario inoltre garantire, per i soli edifici ubicati nelle zone climatiche C, D, E e F, che i valori della trasmittanza delle chiusure apribili e assimilabili, quali porte, finestre e vetrine, rispettino i limiti massimi riportati nella tabella 4a dell'allegato C al D.Lgs. 192/05
5) Infine il risparmio energetico in riferimento a quanto richiesto dal comma 344 deve essere inteso sull'intero edificio (quindi se la caldaia a pellet viene installata in un appartamento di un condominio, la valutazione va fatta rispetto all'intero immobile).
Quanto sopra descritto dovrà essere asseverato da un tecnico abilitato.
L'intervento in questione è sicuramente complesso e deve essere valutato puntulamente da un tecnico esperto.
Renato Cremonesi - CREMONESI CONSULENZE
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