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Quesito
Oggetto IVA agevolata
Quesito vorrei sapere in che misura viene prevista l'IVA agevolata al 10% nei casi di specie. Mi sembra di capire che oltre il valore della mano d'opera non si possa andare. E' così?
Data quesito
Inviato 12-07-2010 16.53
Parere
Risposto 12-07-2010 23.58
Parere La sostituzione di infissi esterni e serramenti o persiane con serrande, senza modifica della tipologia di infisso è un intervento di manutenzione ordinaria (circolare ministeriale 24 febbraio 1998, n. 57/E). Per le manutenzioni ordinarie è possibile richiedere l’applicazione dell’Iva del 10% ai sensi dell’articolo 7, comma 1, lettera b), Legge 23 dicembre 1999, n. 488. L’agevolazione consiste nell’applicazione dell’aliquota Iva del 10%, anziché del 20%, e riguarda “le prestazioni aventi per oggetto interventi di recupero del patrimonio edilizio”, se vengono “realizzati su fabbricati a prevalente destinazione abitativa privata”. L’agevolazione riguarda “le prestazioni aventi per oggetto interventi di recupero del patrimonio edilizio” e non viene fatto esplicito riferimento ai contratti di appalto per l’esecuzione delle prestazioni. Pertanto, queste possono anche essere oggetto di un contratto di prestazione d’opera, di fornitura con posa in opera o da altri accordi negoziali. Sono agevolati anche i beni finiti e le materie prime e semilavorate (con delle limitazioni per i beni significativi), se sono utilizzati per la realizzazione dell’intervento di recupero, a patto che “vengano forniti dal soggetto che esegue l’intervento” e non “vengano acquistati direttamente dal committente dei lavori” (circolare ministeriale 7 aprile 2000, n. 71/E). Una particolare limitazione al beneficio fiscale riguarda i cosiddetti beni significativi, cioè quelli “che costituiscono una parte significativa del valore delle forniture effettuate nell’ambito delle prestazioni” agevolate. I cosiddetti beni significativi sono stati individuati con il decreto del Ministro delle Finanze 29 dicembre 1999 e sono: - gli ascensori (beni finiti per le circolari ministeriali 17 aprile 1981, n. 14; 2 marzo 1994, n. 1/E); - i montacarichi (beni finiti per la circolare ministeriale 2 marzo 1994, n. 1/E); - gli infissi interni ed esterni (beni finiti per la circolare ministeriale 2 marzo 1994, n. 1/E); - le caldaie (beni finiti per la circolare ministeriale 17 aprile 1981, n. 14); - i videocitofoni; - le apparecchiature di condizionamento e di riciclo dell’aria; - i sanitari (beni finiti per la circolare ministeriale 17 aprile 1981, n. 14); - la rubinetteria da bagno; - gli impianti di sicurezza. Per tutti i beni diversi da quelli significativi (materie prime e altri beni finiti non significativi) “vale il principio generale che li considera parte indistinta della prestazione di servizi”. Per “i beni che costituiscono una parte significativa del valore delle forniture effettuate nell’ambito delle prestazioni” agevolate, si applica l’aliquota Iva del 10% “fino a concorrenza del valore complessivo della prestazione relativa all’intervento di recupero, al netto del valore dei predetti beni” (articolo 7, comma 1, lettera b, Legge 23 dicembre 1999, n. 488). Il “valore complessivo della prestazione” deve essere inteso come “l’intero corrispettivo dovuto dal committente” (circolare ministeriale 7 aprile 2000, n. 71). Questo è comprensivo delle prestazioni (la posa in opera, la manodopera, ecc.), dei beni finiti (significativi e non), delle materie prime e semilavorate. Al “valore complessivo della prestazione” va sottratto solo il valore del bene o dei beni significativi forniti nell’ambito della prestazione medesima e si ottiene “il limite di valore entro cui anche alla fornitura del bene significativo” è applicabile l’aliquota Iva del 10%. Sul valore eccedente del bene significativo, va utilizzata l’aliquota ordinaria del 20%. Riguardo alla coibentazione, invece, si ricorda che agli interventi di restauro e risanamento conservativo, di ristrutturazione edilizia o urbanistica (articolo 3, comma 1, lettere c, d, f, dpr 6 giugno 2001, n. 380) si applica l’aliquota Iva del 10%: • all’acquisto e all’importazione dei “beni, escluse le materie prime e semilavorate, forniti per la realizzazione degli interventi” (voce n. 127 terdecies, Parte III, Tabella A, allegata al dpr 633/72); • alle “prestazioni di servizi dipendenti da contratti di appalto” (voce n. 127 quaterdecies, Parte III, Tabella A, allegata al dpr 633/72). In questi casi, l’aliquota Iva applicabile è del 10%, “a prescindere dalla tipologia dell’immobile” (abitativo e non) su cui sono effettuati gli interventi. Possono essere agevolate, quindi, le abitazioni, gli immobili residenziali, gli uffici, i capannoni, gli immobili artistici, ecc. (risoluzioni ministeriali 22 gennaio 2003, n. 10/E; 12 ottobre 2001, n. 157; circolare ministeriale 9 agosto 1994, n. 142). Come per le costruzioni agevolate, anche per gli interventi di recupero nei quali si acquistano beni finiti o si richiedono prestazioni di servizi, è necessaria la dichiarazione scritta dell’acquirente o del committente, nella quale si attesti il tipo di utilizzo agevolato dei beni e delle prestazioni. Luca De Stefani