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Quesito
Oggetto rischi-vantaggi-
Quesito Alcune polizze vita assicurano dopo il primo anno di vita rendimenti minimi?Credo che dopo tale periodo siano consentitianche prelievi parziali.Quali sono i vantaggi fiscali e successori?
Data quesito
Inviato 24-05-2010 15.28
Parere
Risposto 24-05-2010 17.08
Parere In genere le polizze vita che garantiscono un rendimento minimo lo prevedono contrattualmente fin dal primo anno; ad oggi mediamente i tassi non superano il 2%, e si assiste sempre più alla garanzia di conservazione del capitale netto versato piuttosto che alla promessa di un tasso minimo di rivalutazione. Di norma, la rivalutazione agisce sul netto versato (vale a dire che dai versamenti effettuati vengono prelevate delle spese, alcune gravanti esclusivamente all’atto della sottoscrizione del contratto, ed altre calcolate mediante applicazione di un’aliquota – detta caricamento – gravante ad ogni versamento) e sul capitale già maturato, e viene applicata annualmente. La possibilità di riscatti parziali ed il termine minimo da attendere prima di farne richiesta, sussiste nei modi e nei tempi previsti dai singoli documenti ufficiali (fascicolo informativo, documentazione contrattuale) delle diverse polizze: nel caso di polizze a premio periodico, per richiederne riscatto (totale o parziale) è frequente dover attendere la scadenza della terza annualità, mentre per polizze a premio unico non è raro che tale possibilità sussista fin dal primo anno dalla decorrenza. L’attuale regime vigente, introdotto a partire dal 01/01/2001, consente la detraibilità fiscale limitatamente alla quota di premio destinata alla copertura assicurativa “puro rischio” aventi per oggetto il rischio morte, non autosufficienza o invalidità permanente di almeno il 5%. In sede di erogazione delle prestazioni, fermo restando l’esenzione delle prestazioni a carattere risarcitorio (morte, invalidità), le prestazioni a scadenza “caso vita” sono tassate mediante imposta sostitutiva al 12,50% sulla differenza tra capitale maturato e cumulo premi versati. Similmente, in caso di erogazione di rate di rendita, si avrà la tassazione del capitale riconosciuto al momento della conversione in rendita (come sopra), e le rate di rendita che matureranno saranno anch’esse tassate, ma limitatamente all’importo derivante dai risultati maturati dopo la data di conversione del capitale. Negli anni la Corte di Cassazione ha più volte, e con diverse sentenze, posto un limite all’attribuzione di esenzione dall’asse ereditario, impignorabilità ed insequestrabilità delle polizze vita nel loro complesso, racchiudendo tali concetti nel limite del “fabbisogno assicurativo ovvero previdenziale” del Contraente e subordinando l’esenzione dall’asse ereditario alla condizione di soddisfacimento della quota destinata agli eredi in qualità di “legittima”.