Il Forum di Telefisco

Riscossione

Italia-Francia contro le doppie imposizioni

La Domanda Tizio, con residenza fiscale in Italia, nel 2019 ha svolto attività lavorativa alle dipendenze di una ditta avente sede in Francia, e ha percepito il compenso con trattenute previdenziali e fiscali versate allo Stato francese. Egli non ha presentato alcuna dichiarazione fiscale in Italia e ora si chiede se deve provvedere a presentarla (ammesso che sia ancora in tempo) scomputando le ritenute pagate in Francia. Quali conseguenze possono esserci se invece non presenta alcuna dichiarazione?

La risposta dell'Esperto

Qualora il rapporto di lavoro di Tizio sia inquadrabile nella tipologia del “lavoro subordinato” (articolo 15 della Convenzione contro le doppie imposizioni Italia-Francia), e la relativa remunerazione non sia stata percepita per attività svolte da “dirigenti di società e membri dei consigli di Amministrazione o dei collegi sindacali”, o nell’ambito di “funzioni pubbliche”, oppure ancora da “professori e ricercatori” o “studenti” (ossia, rispettivamente, ex articoli 16, 19, 20 e 21 della Convenzione contro le doppie imposizioni Italia-Francia), si deve considerare quanto segue. Risultando Tizio residente in Italia, se l’attività di lavoro dipendente è stata svolta in tale ultimo Stato (caso 1) i compensi percepiti per stipendi o altre analoghe remunerazioni devono essere tassati esclusivamente in Italia, non invece in Francia. In tale evenienza, sarà necessario recuperare le somme indebitamente versate in detto Paese straniero. Diversamente, se l’attività è stata svolta in Francia (caso 2) le remunerazioni percepite a tale titolo vanno sottoposte ad imposizione sia in Italia che in Francia (potestà impositiva “concorrente” ex articolo 15, comma 1, ultimo periodo della Convenzione citata – in mancanza del termine “soltanto” nella frase “sono imponibili in questo altro Stato”). In quest’ultimo caso, sulla base di quanto previsto dall’articolo 24 della Convenzione fra Italia e Francia, l’imponibilità del reddito in esame “anche” in Francia fa sì che il percipiente, nel tassare in Italia tale reddito, possa dedurre dalle imposte dovute in Italia quanto pagato in Francia. Occorre tuttavia considerare che l’ammontare della deduzione richiamata non può eccedere la quota di imposta italiana attribuibile ai predetti elementi di reddito nella proporzione in cui gli stessi concorrono alla formazione del reddito complessivo in Italia. In entrambi i casi riportati (1 e 2) Tizio è tenuto a presentare la dichiarazione dei redditi in Italia. In considerazione della scadenza per la presentazione della dichiarazione per il periodo d’imposta 2019, fissata al giorno 10 dicembre 2020, Tizio può presentare la dichiarazione entro il giorno 10 marzo 2021 facendo sì che la stessa dichiarazione risulti “tardiva”. Alla presentazione della dichiarazione “tardiva” si riconnette la sola sanzione per omesso versamento degli importi dovuti (articolo 13 del Dlgs 471/1997), potendo Tizio procedere con il versamento delle somme tramite ravvedimento operoso (articolo 13 del Dlgs 472/1997). Diversamente, superato il termine del 10 marzo 2021 la dichiarazione sarà considerata “omessa”, dovendosi applicare le sanzioni previste per tale fattispecie dall’articolo 1 del Dlgs 471/1997, senza alcuna possibilità di ravvedimento operoso da parte di Tizio (anche qualora la dichiarazione venga comunque presentata dopo tale data). Si fa infine notare che, anche in caso di “omissione dichiarativa”, la presentazione del modello dichiarativo per il periodo d’imposta 2019 entro il termine di presentazione della dichiarazione dei redditi per il successivo anno 2020 comporta il dimezzamento delle sanzioni dovute per l’omissione (in ogni caso non ravvedibili). Francesco Paolo Fabbri