Parere |
La circolare del ministero delle Finanze 11/1987 ha precisato che l’università statale, da assumere a riferimento per la determinazione delle spese di frequenza detraibili, deve essere collocata nella stessa città di quella privata (o in mancanza in una città della stessa regione) e che il corso di laurea può essere anche affine e non necessariamente identico (per esempio, i corsi di laurea in economia politica o in economia aziendale o in scienze economiche e bancarie potranno essere equiparati al corso di laurea in economia e commercio dell' ateneo statale). Circa l’entità della spesa, essa va assunta comunque nella misura piena, senza tenere conto delle riduzioni che possono essere riconosciute dall’ateneo pubblico in ragione delle fasce di reddito familiare complessivo (circolare 18/E/2009). Alfredo Calvano, esperto fiscale
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