Investimenti e bonus imprese
Integrazione fattura industria 4.0
La Domanda Dovendo integrare la fattura elettronica, priva del riferimento normativo, ricevuta dal fornitore dei beni oggetto di credito industria 4.0, si può procedere con l'emissione di un'autofattura TD20 indicando i dati del cedente e del cessionario, ed inserendo la semplice indicazione normativa con importo pari a zero?
La risposta dell'Esperto
La risposta a interpello n. 438 del 5 ottobre 2020 si è espressa sulle modalità di integrazione dei documenti di acquisto, relativi ai beni agevolabili tramite il credito d’imposta di cui all’articolo 1, commi 184 e ss., della legge 160/2019, qualora gli stessi documenti risultino carenti dell’indicazione di cui al comma 195 della medesima norma. In particolare, il comma 195 dell’articolo 1 della legge 160/2019 richiede che le fatture e gli altri documenti relativi all'acquisizione dei beni agevolati rechino l'espresso riferimento alle disposizioni dei commi da 184 a 194 dello stesso articolo 1. Con la richiamata risposta a interpello l’Agenzia delle Entrate ha infatti affermato che, in caso la fattura di acquisto “cartacea” del bene agevolabile non riporti l’indicazione richiesta dal citato comma 195, tale riferimento normativo può essere riportato dall'acquirente sull'originale di ogni fattura con scrittura indelebile. Analogamente, con riferimento alle fatture “elettroniche”, il beneficiario del credito può optare, alternativamente, per la stampa del documento di spesa con apposizione della predetta scritta indelebile – conservando, in ogni caso, detto documento sulla base di quanto disposto dal Dpr 633/1972 – oppure per la realizzazione di una “integrazione elettronica” da unire all'originale e conservare insieme allo stesso con le modalità indicate – seppure in tema di inversione contabile – nella circolare n. 14/E del 17 giugno 2019. Nella risposta a interpello n. 438/2020 l’Agenzia ha poi affermato, in linea con quanto indicato in precedenza dalla stessa Amministrazione finanziaria nella circolare n. 13/E del 2 luglio 2018 (risposta al quesito 3.1) con riferimento alla fattura elettronica veicolata tramite il Sistema di Interscambio (SdI), che a fronte dell'immodificabilità di tale documento, il cessionario/committente può – senza procedere alla relativa materializzazione analogica e dopo aver predisposto un diverso documento, da allegare al file della fattura in questione, contenente sia i dati necessari per l'integrazione sia gli estremi della fattura stessa – inviare tale documento allo SdI, come indicato nel paragrafo 6.4 della circolare n. 14/E/2019, così da ridurre gli oneri di consultazione e conservazione. In detto paragrafo 6.4 – “Compilazione dei documenti”, la circolare n. 14/E/2019 riportava che il “TipoDocumento” per i casi esaminati nel paragrafo 6 è costituito da TD01 per gli acquisti in “reverse charge” interno nonché per tutte le tipologie di autofatture, ovvero altro documento contenente i dati necessari per l’integrazione, diverse da quelle relative alla regolarizzazione di cui all’articolo 6, comma 8, del Dlgs 471/1997. Solo per tale ultima ipotesi, infatti, occorre utilizzare il “TipoDocumento” TD20, come risulta previsto dal provvedimento del 30 aprile 2018. In proposito, nonostante la circolare n. 14/E/2019 non includa, fra le casistiche di interesse, quella relativa all’emissione di un’autofattura per rimediare all’omessa indicazione richiesta dall’articolo 1, comma 195, della legge 160/2019, occorre rilevare che la lettera b) di cui al comma 8 dell’articolo 6 del Dlgs 471/1997 comprende i casi nei quali il cessionario/committente procede con la “regolarizzazione” di una fattura. Motivo per cui si ritiene che la procedura relativa all’emissione di un’autofattura, con “TipoDocumento” TD20, possa essere utilizzata per il fine di cui al presente quesito, ossia per integrare la fattura di acquisto del bene agevolabile, tramite il credito di cui alla legge 160/2019, che non rechi l’indicazione di cui al comma 195 dell’articolo 1 della stessa legge. Si reputa difatti che l’autofattura in esame realizzi “l'integrazione elettronica della fattura” – da unire all'originale e conservare insieme alla stessa – richiamata dalla risposta a interpello n. 438/2020 per l’ipotesi di fattura elettronica carente dell'espresso riferimento alle disposizioni dei commi da 184 a 194 dell’articolo 1 della legge 160/2019. In tale caso, però, si reputa che l’autofattura emessa debba recare tutti i dati e le informazioni relative alle parti coinvolte nell’operazione (cedente e cessionario), ai beni compravenduti ed agli importi (imponibile e Iva) sulla base dei quali la cessione dei beni agevolabili ha avuto luogo. Inoltre, pur ritenendosi che si possa procedere con l'emissione di un'autofattura con “TipoDocumento” TD20 per sanare la mancata indicazione di cui all’articolo 1, comma 195, della legge 160/2019, occorre ricordare – come anche riportato nella risposta a interpello n. 438/2020 – che l’emissione di detta autofattura, da parte dell’impresa beneficiaria del credito d’imposta per l’acquisto di beni strumentali al fine di rimediare all’omessa indicazione normativa in esame, debba avvenire prima dell’avvio di eventuali attività di controllo da parte dell’Amministrazione finanziaria sulla spettanza del credito d’imposta per l’investimento in beni strumentali nuovi. Francesco Paolo Fabbri