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110% e altri bonus casa

Fatturazione e sconto in fattura

La Domanda Qualora la ditta che esegue i lavori voglia applicare lo sconto in fattura per l'intero intervento (compreso i compensi dei professionisti quali ingegneri, geometri, architetti, ecc.) come si procedere per la fatturazione? Può l'impresa esecutrice pagare tutte le fatture dei professionisti (intestate al cliente finale) e inserirle nella propria fattura indicandole come spese anticipate per nome e per conto del committente - art. 15 DPR 633/72 e concedere lo sconto per il totale?

La risposta dell'Esperto

L’articolo 119 del Dl. n. 34/2020 prevede che gli interventi di Ecobonus e Sismabonus ammessi al 110%, ai fini della detrazione debbano essere oggetto di asseverazione del rispetto dei requisiti tecnici e di attestazione di congruità delle spese sostenute. In caso di opzione per la cessione del credito o per lo sconto in fattura, è inoltre necessaria l’apposizione di un visto di conformità dei dati relativi alla documentazione che attesta la sussistenza dei presupposti che danno diritto alla detrazione. Le spese sostenute per asseverazioni, attestazioni e visto di conformità sono detraibili così come quelle sostenute per la progettazione e le altre spese professionali connesse, a condizione, tuttavia, che l’intervento a cui si riferiscono sia effettivamente realizzato (circolare n. 24/2020). La modalità di contrattualizzazione e di fatturazione più coerente con il dettato normativo pare essere quella del mandato conferito dal soggetto committente dei lavori al professionista, con conseguente emissione della fattura del professionista al committente. La seconda modalità rilevata nella prassi è quella del “mandato senza rappresentanza” avente ad oggetto le prestazioni di asseverazione, attestazione e visto di conformità, conferito dal committente ad un “general contractor”. In tal caso, i servizi verrebbero fatturati dai professionisti al “general contractor” che poi li riaddebiterà, insieme con le spese sostenute per gli interventi, al committente. In assenza di chiarimenti dell’Agenzia sul punto, questa seconda modalità pare percorribile a condizione che il riaddebito delle prestazioni professionali sia reso completamente trasparente (in primis a livello contrattuale) mediante la scomposizione del corrispettivo fatturato dal “general contractor” tra le diverse componenti di costo. La terza modalità di gestione di tali spese, alla quale pare far riferimento il lettore, prevede il conferimento del mandato dal committente ai professionisti ma con delega di pagamento conferita al “general contractor”. Con questa modalità, i professionisti emetterebbero fattura direttamente al committente e il “general contractor”, dopo aver pagato tali prestazioni e per effetto della delega di pagamento ricevuta, provvederebbe ad addebitare le somme in fattura al committente, in regime di esclusione Iva ex articolo 15 del Dpr n. 633/1972, come somme anticipate in nome e per conto del cliente. Tale terza soluzione pare presentare un profilo di rischio legato al tenore dell’articolo 121 del Dl n. 34/2020, nel punto in cui prevede che si possa optare per un contributo, sotto forma di sconto sul “corrispettivo” dovuto, fino ad un importo pari massimo al “corrispettivo” stesso. Le somme anticipate in nome e per conto del cliente, non facendo parte della base imponibile e, quindi, del “corrispettivo”, rischierebbero infatti – seguendo tale lettura restrittiva - di non essere “scontabili”. Premesso che esulano da queste conclusioni i profili, pur rilevanti, della responsabilità dei professionisti verso i destinatari dell’agevolazione nonché eventuali temi di “indipendenza” rispetto al “general contractor”, è di interesse generale un rapido chiarimento dell’Agenzia delle entrate. Barbara Zanardi