In caso di debiti fiscali iscritti a ruolo di importo superiore a 1.500 euro si chiede se il blocco delle compensazioni in F24 comprende anche i crediti fiscali codici tributo 6781/6781/6783 e 1627/1628/1629 /1669/1671 /1631/1632/1633/1634/3796/3797 (crediti da eccedenze di ritenute o rimborsi dei sostituti d'imposta)
Blocco compensazioni per debiti fiscali a ruolo
Inviata il 01 febbraio 2018 alle ore 22:34
Come ricordato dall’agenzia delle Entrate in occasione di Telefisco 2018, i crediti utilizzabili in compensazione tramite F24 con i codici tributo 1627, 1628, 1629, 1669, 1671 sono crediti che fino al 2014 venivano scomputati direttamente dall’importo delle ritenute da versare, senza esporre nel modello F24 l’importo lordo delle ritenute ed il credito compensato; l’articolo 15 del Dlgs 175/2014 nel prevedere che tali crediti debbano essere esposti nel modello F24, non ha mutato il contesto sostanziale dell’operazione, in altri termini, questi crediti pur se esposti nel modello F24 possono essere utilizzati in compensazione esclusivamente ai fini del pagamento delle ritenute e nei limiti del relativo importo; altri utilizzi in compensazione non sono ammessi e di conseguenza non si pone neanche il dubbio circa l’applicabilità del limite di 700.000 euro annui, trattandosi appunto di compensazione per definizione di tipo esclusivamente verticale (interno) alle quali il limite non si applica, analogamente non si applica il limite di compensabilità di 700.000 euro ai crediti di cui ai codici tributo 6781, 6782 e 6783 emergenti dalla dichiarazione se utilizzati in compensazione ai fini del pagamento di ritenute ed imposte sostitutive, detto limite si applica se invece tali crediti sono utilizzati ai fini del pagamento di altri debiti fiscali o contributivi. Pertanto, come inoltre chiarito già con la circolare 13/E/2011, l’articolo 31, comma 1, nel disporre il descritto divieto di compensazione, richiama l’istituto della compensazione disciplinato dall’articolo 17, comma 1, del Dlgs 241 del 1997; di conseguenza, il divieto in esame riguarda esclusivamente la cosiddetta compensazione orizzontale (esterna) che interviene tra tributi di diversa tipologia tramite il modello F24, mentre resta esclusa dal divieto la cosiddetta compensazione verticale (interna) che interviene nell’ambito dello stesso tributo, ancorché la stessa avvenga con evidenza nel modello F24. Nicolino Monaco
Inviata il 06 febbraio 2018 alle ore 12:58