Compensazione credito beni strumentali nuovi

Chiediamo la conferma del fatto che l'avvenuta compensazione su modello F24 delle ritenute di gennaio 2017 con la seconda rata del credito derivante da investimenti in beni strumentali nuovi ex art 18 Dl 91/2014, per un importo superiore a 5.000 euro, non obbliga a sottoporre a visto di conformità la dichiarazione Redditi 2018 dove la compensazione di tale credito verrà esposta nel modello RU e così anche per l'ultima rata che sarà compensata con le ritenute di gennaio 2018 sempre per un importo maggiore di 5.000 euro.

Inviata il 01  febbraio  2018 alle ore 19:29

L’articolo 18 del Dl 91/2014 attribuisce ai soggetti titolari di reddito di impresa un credito di imposta per investimenti in beni strumentali nuovi, compresi nella divisione 28 della tabella ATECO 2007 e destinati a strutture produttive ubicate nel territorio dello Stato, effettuati a decorrere dal 25 giugno 2014 e fino al 30 giugno 2015. Il comma 4 di tale articolo dispone che il credito di imposta va ripartito nonché utilizzato in tre quote annuali di pari importo, ed è utilizzabile esclusivamente in compensazione cd orizzontale ai sensi dell'articolo 17 del Dlgs 241/97. Come chiarito dalla circolare 5/E/2015, la prima quota annuale è utilizzabile a decorrere dal 1° gennaio del secondo periodo di imposta successivo a quello in cui è stato effettuato l'investimento; la seconda quota è utilizzabile a decorrere dal 1° gennaio del terzo periodo d'imposta successivo a quello in cui l’investimento è stato realizzato, mentre la terza quota è fruibile a decorrere dal 1° gennaio del quarto periodo d'imposta successivo. Di conseguenza, si ritiene corretto il comportamento esposto dal lettore, in quanto la seconda quota è utilizzabile già a partire dal 1° gennaio 2017, e la terza dal 1° gennaio 2018. Per quanto riguarda invece la modalità di utilizzo, è previsto espressamente che non operino per tale credito le limitazioni previste dall’articolo 1, comma 53, della legge 244/2007. Di conseguenza, il credito di imposta in quesito può essere fruito annualmente (nel limite delle quote annuali riconosciute) senza alcun limite quantitativo e, pertanto, per importi anche superiori al limite di 250.000 euro applicabile ai crediti di imposta agevolativi. Per la caratteristica di tale credito e proprio per la sua natura agevolativa non si applica neppure né (i) il limite generale di compensabilità di crediti di imposta pari a 700.000 euro (nuovo limite determinato a decorrere dal 1° gennaio 2014) previsto dall’articolo 34 della legge 388/2000 e né (ii) la preclusione di cui all'articolo 31 del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, che prevede un divieto di compensazione orizzontale dei crediti relativi alle imposte erariali in presenza di debiti iscritti a ruolo, per imposte erariali ed accessori, di ammontare superiore a 1.500 euro. Infatti, come precisato più volte dall’Amministrazione finanziaria, tali limiti non riguardano i crediti di imposta nascenti dall’applicazione di discipline agevolative sovvenzionali, concernenti l’erogazione di contributi pubblici sotto forma di crediti compensabili con debiti tributari o contributivi e più in generale non trova applicazione nei confronti di crediti d’imposta per i quali sono previsti appositi stanziamenti di bilancio. In conclusione e con stretto riguardo a quanto in quesito, il credito in esame non soggiace neanche all’obbligo di apposizione del visto di conformità dal modello di dichiarazione da cui emerge il credito, considerato che lo stesso non è direttamente riconducibile alle imposte sui redditi, ma ha natura strettamente agevolativa (si veda la circolare 28/E/2014). Nicolino Monaco

Inviata il 06  febbraio  2018 alle ore 13:01