Come si prova la ricezione della fattura inviata attraverso il servizio postale? Ha qualche valore l’eventuale prova di invio da parte del fornitore?
Prova della ricezione: timbro postale
Inviata il 01 febbraio 2018 alle ore 16:45
Secondo quanto chiarito dall’agenzia delle Entrate, con la circolare 1/E/2018, ai fini della detrazione Iva risulta necessario che in capo al soggetto passivo si verifichi la duplice condizione di esigibilità dell’imposta e del possesso della fattura. In altri termini, è solo dal momento di ricezione della fattura che il soggetto passivo (cessionario/committente) può operare - previa registrazione della medesima secondo le modalità di cui all’articolo 25 del Dpr 633/1972 - la detrazione dell’imposta assolta con riferimento all’acquisto di beni e servizi, ovvero alle importazioni di beni. La verifica del momento in cui la fattura d’acquisto è stata ricevuta dal cessionario/committente acquista, quindi, fondamentale importanza per operare correttamente la detrazione dell’imposta. A tal riguardo l’Agenzia ha chiarito che la ricezione della fattura deve emergere (ove non risultante da Pec o da altri sistemi che ne attestino la stessa) da una corretta tenuta della contabilità, in modo da consentire un puntuale controllo da parte dell’amministrazione finanziaria del corretto susseguirsi delle registrazioni dei vari documenti. Nel caso di ricevimento della fattura tramite il servizio postale dovrebbe fare fede il timbro di ricevimento della stessa apposto sulla busta e non l’eventuale prova dell’invio da parte del fornitore. Roberta De Pirro
Inviata il 05 febbraio 2018 alle ore 19:00