Misura contributo unificato e ricorso cumulativo

Contro il silenzio-rifiuto formatosi in seguito ad un istanza cumulativa di rimborso per Irap non dovuta anni 2012/13/14/15 e 2016 è stata attivata la procedura di reclamo/mediazione,obbligatoria, poiché l'imposta è inferiore ai 20mila euro sia complessivamente che per ogni singola annualità chiesta a rimborso. Avendo presentato per più annualità un unica istanza di rimborso ed un unico reclamo è possibile presentare un unico ricorso cumulativo? Visto che ai fini di quantificazione del contributo unificato conta il valore della lite inteso come misura dell'imposta indicata nell'atto di accertamento e che in questo caso non esiste un accertamento ma un rifiuto tacito ed un reclamo cumulativo, è possibile determinare il contributo unificato sulla base dell'imposta complessiva per tutte le annualità?

Inviata il 01  febbraio  2018 alle ore 16:19

Nel caso oggetto del quesito il ricorso è unico atteso che con esso si impugna l'atto costituito dal rifiuto (tacito) della restituzione di tributi previsto dall'articolo 19, lettera g) del Dlgs 546/92. Il valore della lite tributaria su cui commisurare il contributo unificato è costituito dall'importo del tributo al netto degli interessi e delle eventuali sanzioni irrogate con l'atto impugnato; in caso di controversie relative esclusivamente alle irrogazioni di sanzioni, il valore è costituito dalla somma delle sanzioni. Nel caso di oggetto del quesito l'atto impugnato è il rifiuto della restituzione di tributi e, quindi, il contributo unificato deve essere calcolato sulla base del totale dell'Irap di cui si chiede il rimborso, a nulla rilevando la quota di Irap relativa alle singole annualità.

Inviata il 11  febbraio  2018 alle ore 10:52