Se nel 2017 ero in regime di semplificata per cassa e nel 2018 opto per il regime ordinario come tratto le rimanenze iniziali al 1° gennaio 2018? Sono tutte deducibili oppure le rimanenze relative ad acquisti effettuati nel 2017 sono indeducibili?

Inviata il 01  febbraio  2018 alle ore 15:31

Nel caso di passaggio dal nuovo regime di contabilità semplificata al regime di contabilità ordinaria, in linea generale, le rimanenze di merci il cui costo è stato sostenuto e, quindi, dedotto nel corso dell’applicazione delle regole del regime di cassa non dovranno assumere rilevanza come esistenze iniziali al momento della fuoriuscita dal regime semplificato in deroga alle ordinarie regole di competenza previste dal Tuir. Diversamente, qualora con riferimento alle merci in rimanenza non sia stato effettuato il relativo pagamento, le stesse rileveranno come esistenze iniziali e si applicheranno le ordinarie regole di competenza previste dal testo unico. Con la circolare n. 11/E/2017 è stato poi precisato che, a tal fine, è necessario redigere un prospetto iniziale delle attività e passività esistenti alla data del 1 gennaio dell’anno in cui si applica il regime di contabilità ordinaria a norma del Dpr 23 dicembre 1974, n. 689, non soggetto a obblighi di vidimazione e bollatura. In tale sede, con specifico riferimento alla valorizzazione del magazzino, è necessario evidenziare l’eventuale disallineamento tra il valore delle esistenze iniziali determinato a norma dell’articolo 6 del citato Dpr 689/1974 e il costo fiscalmente riconosciuto delle stesse. Matteo Balzanelli

Inviata il 03  febbraio  2018 alle ore 12:02