Piano ex art. 67: pubblicazione al RI

Una società predispone a dicembre del 2017 un piano ex articolo 67 della legge fallimentare e ne ottiene l'attestazione entro tale mese. La pubblicazione entro quale termine dovrà avvenire per beneficiare delle disposizioni di cui all'articolo 88 del Tuir? E' sufficiente avvenga entro il termine per l'invio della dichiarazione?

Inviata il 01  febbraio  2018 alle ore 15:18

L’irrilevanza fiscale delle sopravvenienze attive da stralcio crediti in occasione di piani attestati ex articolo 67 della legge fallimentare è stata inserita all’articolo 88 del Tuir dal c.d. Decreto Internazionalizzazione (art. 13 D.Lgs. n. 147/2015). Lo stesso Decreto modificava contemporaneamente anche l’articolo 101 Tuir, relativo alla deducibilità delle perdite su crediti derivanti da piani attestati disponendo, relativamente a questa fattispecie, che la perdita fosse deducibile a decorrere dalla data di iscrizione nel Registro imprese. Tale precisazione non è stata trasposta, invece, nell’articolo 88 Tuir e ciò non sembra casuale: mentre, infatti, le perdite su crediti sono deducibili a partire dal momento in cui si manifestano gli elementi certi e precisi (occorreva quindi individuare un criterio temporale di discriminazione), nella detassazione delle sopravvenienze attive sembra porsi soltanto un discrimine di tipo sostanziale (l’assoggettamento a procedure concorsuali), salva la verifica di un’ulteriore condizione per i piani attestati, vale a dire la pubblicazione al Registro Imprese, che però ad avviso di chi scrive potrà avvenire entro i termini di presentazione della dichiarazione. Va inoltre ricordato che, ai sensi del documento Oic 19, le sopravvenienze attive da stralcio di debiti in accordi ex articolo 67/d) della legge fallimentare si iscrivono in bilancio alla data di sottoscrizione dell'accordo con i creditori supportato dal piano attestato. Conseguentemente, alla stessa data (in forza del principio di derivazione rafforzata) la sopravvenienza attiva assumerà rilevanza per la determinazione del reddito di impresa (e si applicherà dunque l'articolo 88 comma 4-ter) ancorché la pubblicazione nel registro imprese avvenga successivamente (purché, come detto, non oltre la presentazione della dichiarazione dei redditi). Chiara Vanni Luca Gaiani

Inviata il 11  febbraio  2018 alle ore 17:21