Conversione in equity o in SFP

Nell'ambito di uno strumento di risoluzione della crisi d'impresa (piano ex art. 67 pubblicato o art. 182 bis LF), in presenza di perdite fiscali pregresse, si procede alla conversione di debito in equity o in SFP (aventi natura di equity). Il valore fiscale del debito, da parte del soggetto che converte non è certificata o è pressoché nullo (tipicamente soggetti bancari che hanno svalutato). La conversione "brucia" tali perdite pregresse?

Inviata il 01  febbraio  2018 alle ore 15:17

Nel caso di valore fiscale pari a zero (o ugualmente non certificato) del credito, risultano irrilevanti le incertezze interpretative relative al coordinamento tra i commi 4-bis e 4-ter dell’articolo 88 del Tuir (sopravvenienze attive rispettivamente da rinuncia ai crediti dei soci e da stralcio debiti in ambito di procedure concorsuali o para-concorsuali). In tali casi, pertanto, se vi sono perdite fiscali pregresse, si avrà l’emersione di una sopravvenienza attiva tassabile derivante dalla conversione del debito in equity: l’importo della sopravvenienza tassabile è in particolare pari al minore tra valore nominale del debito e importo delle perdite (senza considerare il limite dell’80 per cento). In tali casi quindi, per sterilizzare il reddito imponibile, sarà necessario utilizzare le perdite pregresse (questa volta, purtroppo, secondo il dettato normativo dell’articolo 84 Tuir, nel limite dell’80 per cento del reddito). Chiara Vanni

Inviata il 03  febbraio  2018 alle ore 12:19