Investimenti finanziari qualificabili ai fini Pir

Si chiede se i prestiti effettuati tramite piattaforme P2P da persona fisica (a favore di imprese o di altri soggetti) i cui redditi sono soggetti a ritenuta alla fonte a titolo di imposta sono investimenti qualificati ai fini Pir (quota del 70 per cento) o sono effettuabili nei limiti della quota libera del 30 per cento ovvero tali crediti non possono essere in ogni caso inseriti nel Pir in quanto non sono “strumenti finanziari”.

Inviata il 01  febbraio  2018 alle ore 10:45

L’articolo 1, comma 73, della legge 205 del 2017 aggiunge all’elenco degli investimenti qualificati che possono essere inseriti in un Piano individuale di risparmio le quote di prestiti, di fondi di credito cartolarizzati erogati od originati per il tramite di piattaforme di prestiti per soggetti finanziatori non professionali, gestite da società iscritte nell'albo degli intermediari finanziari tenuto dalla Banca d'Italia di cui all'articolo 106 del testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia, di cui al decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, da istituti di pagamento rientranti nel campo di applicazione dell'articolo 114 del medesimo testo unico di cui al decreto legislativo n. 385 del 1993 o da soggetti vigilati operanti nel territorio italiano in quanto autorizzati in altri Stati dell'Unione europea. Anche se la formulazione della norma non è chiarissima, sembrerebbe che si sia inteso consentire l’investimento in: - titoli derivanti da cartolarizzazioni di prestiti alle Pmi erogati tramite il “peer to peer lending” (le piattaforme, infatti, consentono agli investitori di cedere i loro crediti) - quote dei fondi di credito che “investono” in prestiti alle imprese.
 Se questa è l'interpretazione corretta sarebbero "investimenti qualificati" solo i titoli rappresentativi della cartolarizzazione dei crediti derivanti da prestiti effettuati mediante le piattaforme vigilate. Si auspica che la norma sia oggetto di una interpretazione ufficiale. Ciò non impedisce che i prestiti effettuati tramite le piattaforme in parola siano immessi un un PIR nella quota libera del 30%. Nè la legge, né il provvedimento pongono come condizione che la quota libera sia rappresentata da strumenti finanziari. E' vero che quando la legge regola il limite di concentrazione, che riguarda anche gli investimenti non qualificati, cita espressamente gli strumenti finanziari, ma le linee guida in questo contesto trattano anche dei casi di depositi e conti correnti che non sono strumenti finanziari. Marco Piazza

Inviata il 03  febbraio  2018 alle ore 17:50