La ditta Alfa ha acquistato nel 2017 un macchinario che le permette di usufruire dell'iperammortamento. Il macchinario, se dato in comodato alla ditta Beta, secondo quanto riportato al punto 5.2 (pag.26) della circolare 4/E del 30 marzo 17 e al punto 2 della circolare n. 23/E del 26 maggio 16, può comunque beneficiare dell'iperammortamento, è corretto? Mentre, se dato in affitto, non ne beneficia, visto che la ditta Alfa non svolge attività di locazione operativa o di noleggio, è corretto? Il contratto di comodato andrebbe registrato?
Iperammortamento e bene in affitto
Inviata il 31 gennaio 2018 alle ore 15:44
Nell’ipotesi di beni concessi in comodato d’uso a terzi, la circolare 23/E/2016 precisa che il comodante potrà beneficiare della maggiorazione, a condizione che i beni in questione siano strumentali ed inerenti alla propria attività. In questo caso il comodante sarà legittimato a dedurre le relative quote di ammortamento. Tuttavia, perché ciò possa avvenire occorre altresì che i beni dovranno essere utilizzati dal comodatario nell'ambito di un’attività strettamente funzionale all'esigenza di produzione del comodante e gli stessi dovranno cedere le proprie utilità anche all'impresa proprietaria/comodante. Quanto, invece, alla locazione operativa, il documento di prassi richiamato specifica che rimangono esclusi dal beneficio i beni acquisiti tramite un contratto di locazione operativa o di noleggio. Per tali beni, la maggiorazione, soltanto però al ricorrere dei requisiti previsti (quali la strumentalità ...), potrà spettare al soggetto locatore o noleggiante. Infine per quanto concerne la registrazione del contratto di comodato, soltanto i contratti che interessano beni immobili sono soggetti a registrazione se redatti in forma scritta (registrazione effettuata entro 20 giorni dalla data dell'atto) ovvero se stipulati in forma verbale, solo se enunciati in un altro atto sottoposto a registrazione. Riccardo Giorgetti
Inviata il 03 febbraio 2018 alle ore 12:10