Rinuncia alla rottamazione

Un contribuente aveva provveduto a rateizzare varie cartelle di pagamento riferite al periodo ante 31 dicembre 2016. Nel mese di ottobre del 2017 decade dai piani e a dicembre del medesimo anno presenta istanza di rottamazione. Qualora rinunciasse alla rottamazione potrà riprendere i vecchi piani decaduti versando le rate scadute? Per la rinuncia è necessario comunicarlo all'agenzia delle Entrate-Riscossione.

Inviata il 31  gennaio  2018 alle ore 08:22

Come chiarito dall'allora Equitalia nella prima tranche di risposte fornite in occasione del forum organizzato dall'Odcec di Roma, dopo la presentazione della dichiarazione di adesione è possibile rinunciare alla definizione agevolata, producendo, inderogabilmente, entro la scadenza per la presentazione delle istanze, un'apposita dichiarazione; decorso tale termine, il contribuente non può più rinunciare alla dichiarazione di adesione precedentemente presentata. Infine, è stato precisato che, a seguito del mancato pagamento della prima o dell'unica rata della definizione, il contribuente potrà riprendere il pagamento delle rate della dilazione precedentemente concessa. Pertanto, a seguito della rinuncia espressa, o del mancato pagamento della prima o unica rata, sarà possibile riprendere il vecchio piano di dilazione, versando le rate già scadute. Marco Ligrani

Inviata il 05  febbraio  2018 alle ore 09:56