Privilegio Iva del professionista

Con la legge di Bilancio il privilegio del professionista viene esteso anche all'Iva. Tale disposizione rileva anche per le procedure concorsuali non ancora concluse o solo per le procedure che vengono "aperte" dal 2018? Il privilegio spetta anche per i crediti maturati precedentemente all'entrata in vigore della Legge di Bilancio o solo per le prestazioni professionali successive?

Inviata il 30  gennaio  2018 alle ore 12:56

Si ritiene che il privilegio in oggetto spetti ai crediti per rivalsa Iva che, contemporaneamente, rispettino i seguenti requisiti: - non siano già stati ammessi allo stato passivo esecutivo, in quanto in caso contrario si sarebbe formato giudicato endofallimentare; - siano da riferirsi a crediti per prestazioni professionali maturate successivamente alla entrata in vigore della Legge di bilancio 2018. A tale proposito si ritiene che, conformemente a quanto affermato dalla Cassazione relativamente all’evento generatore del credito Iva (Ordinanza n. 1034/2017), non rilevi ai fini in esame il momento di emissione della fattura. Si osserva inoltre che il momento di maturazione del credito è da preferire quale criterio di decorrenza temporale al momento di accertamento dello stesso secondo quanto affermato sempre dalla Cassazione (Sentenza n. 5685/2015). Quanto sopra porta a concludere che la novella normativa rilevi soprattutto per le procedure avviate successivamente all’entrata in vigore della Legge di bilancio in quanto per quelle già avviate, i crediti maturati successivamente a tale data dovrebbero godere della prededucibilità. Ciò non esclude che in una eventuale gradazione dei crediti prededucibili, il privilegio Iva per i crediti professionali dovrebbe spettare (anche in questo caso) soltanto per i crediti maturati successivamente all’entrata in vigore della norma. Chiara Vanni

Inviata il 11  febbraio  2018 alle ore 17:22