Credito di imposta per ricerca e sviluppo

Nel triennio 2012-2014 la società Alfa ha sostenuto, tramite la propria Divisione Informatica, costi di ricerca e sviluppo per circa 100mila euro medi annui. Nell’anno 2016 la predetta Divisione è stata oggetto di un conferimento di ramo di azienda nella neo-costituita società Beta, che a sua volta nel 2017 ha sostenuto costi di ricerca e sviluppo per 120mila euro. Ai fini della determinazione del credito di imposta, spettante a Beta, la percentuale del 50% deve essere applicata su 120mila euro in quanto nel triennio 2012-2014 la società non era esistente, oppure su 20mila euro considerando le attività della società Beta come prosecuzione di quelle precedentemente svolte come Divisione Informatica della società Alfa?

Inviata il 26  gennaio  2018 alle ore 15:34

Come precisato da Assonime, nella circolare 11 del 7 aprile 2016, rinviando ai chiarimenti resi dall’agenzia delle Entrate nella circolare 4/E del 2002 in merito alla Tremonti-bis, anche se effettuato in regime di neutralità fiscale – dunque anche se avente ad oggetto un’azienda – la conferitaria non deve tener conto, ai fini della determinazione della media fissa, degli investimenti effettuati dalla conferente; e ciò in quanto si tratta di un’operazione che coinvolge soggetti giuridici distinti che rimangono tali anche dopo il conferimento. In tal senso, sembra essersi espressa l’agenzia delle Entrate, con la circolare 5/E/2016, affrontando il tema del calcolo dell’agevolazione per le imprese costituite successivamente al 1°gennaio 2015, dopo aver precisato che, trovandoci di fronte ad una media fissa (2012– 2014), tutte le spese in ricerca e sviluppo da tale data in poi potranno essere agevolate integralmente (poiché da ritenere tutte incrementali in assenza di una media di riferimento), ha aggiunto che agli effetti della corretta applicazione dell’agevolazione, devono considerarsi neo costituiti i soggetti in capo ai quali si verifichi l’effettivo avvio di una nuova attività imprenditoriale piuttosto che la continuazione di una vecchia attività in capo ad un nuovo soggetto. In altri termini, secondo l’agenzia delle Entrate, per il soggetto neo costituito, soggetto che potrebbe insorgere anche per effetto di un conferimento di un compendio aziendale già esistente, il quale intraprenda un’attività di ricerca diversa da quella sino a quel momento svolta dal dante causa, le spese di ricerca e sviluppo risulteranno agevolate integralmente in quanto la propria media di riferimento è pari a zero. Roberta De Pirro

Inviata il 05  febbraio  2018 alle ore 15:46