Rottamaz debiti rateizzati con A.Entrate

I contribuenti debitori delle Entrate sono stati esclusi anche dalla nuova rottamazione. Più precisamente, i contribuenti che hanno ricevuto avvisi bonari e stanno pagando il proprio debito a rate con l’agenzia delle Entrate, non avendo somme affidate all’Agente della riscossione, non possono aderire alla nuova rottamazione con la conseguenza che devono continuare a pagare il debito, con sanzioni e interessi. Non è palesemente discriminatorio prevedere un trattamento peggiore proprio per i contribuenti che sono stati più diligenti ed hanno risposto tempestivamente alle sollecitazioni del Fisco? Tenuto conto che il Dl 148/2017 consente di sanare, con lo sconto di sanzioni e interessi di mora, TUTTE le cartelle notificate negli ULTIMI 17 ANNI, non sarebbe opportuno ricomprendere nella sanatoria anche i debiti pendenti con l'Agenzia delle Entrate?

Inviata il 26  gennaio  2018 alle ore 11:38

Nella precedente edizione della rottamazione, Equitalia ha trattato separatamente ogni singola istanza presentata dal medesimo contribuente, inviando specifiche comunicazioni per avviare le procedure di definizione. Successivamente l’Agenzia delle Entrate – Riscossione ha predisposto uno strumento via web (“ContiTu”), consentendo di “filtrare” gli avvisi o cartelle da rottamare a seguito della presentazione di un’istanza di definizione agevolata unitaria, con effetti simili a quelli che si sarebbero avuti se il contribuente avesse presentato istanze separate (si veda, in proposito, il comunicato stampa del 7 luglio 2017). Nella vecchia edizione, dunque, è stato permesso ai contribuenti di limitare il perimetro della rottamazione rispetto a quello originariamente richiesto. Tale facoltà potrebbe pertanto ammettersi anche ai fini della nuova rottamazione, sebbene sul punto siano ancora attesi chiarimenti ufficiali. Gabriele Sepio

Inviata il 11  febbraio  2018 alle ore 22:16