Per l’ipotesi di associazione in partecipazione con associante impresa minore in contabilità semplificata, ai fini della tassazione sull’associato persona fisica non imprenditore, rimane rilevante, anche dal 1° gennaio 2018, la distinzione tra apporto qualificato (superiore al 25% della somma delle rimanenze finali e del costo complessivo dei beni ammortizzabili al netto dei relativi ammortamenti) e non qualificato (in base alla quale la ritenuta a titolo d’imposta del 26% si applica solo con riferimento alla remunerazione dell’apporto non qualificato; mentre per quella derivante dall'apporto qualificato l’imponibilità è pari al 58,14% del reddito incassato)? Ciò significa che, negli altri casi in cui l’associante è un’impresa diversa, la remunerazione dell’apporto sconta sempre la ritenuta al 26 per cento?
Associazione in partecipazione
Inviata il 25 gennaio 2018 alle ore 16:53
Il relativo quesito posto all'agenzia delle Entrate in occasione del Telefisco è rimasto senza risposta. Apparentemente si è verificato un mancato coordinamento fra l'articolo 27, comma 1, del Dpr 600/73 e l'articolo 47, comma 1 (nelle nuove versioni). Se gli apporti "qualificati" non fossero infatti soggetti a ritenuta non potrebbe applicarsi la tassazione in Irpef del 58,14% dell'utile, in quanto è stato soppresso il primo periodo dell'articolo 47 del Tuir (articolo 109, comma 9, lettera b, del Tuir). E ciò appare illogico dato che, per il soggetto che corrisponde l'utile, è rimasta la regola che non ne consente la deducibilità dal reddito. Se l'associato è un imprenditore, invece, l'utile concorre in ogni caso alla formazione del reddito d'impresa imponibile nella misura del 58,14% (e delle aliquote del 49,72% e 40% per gli utili prodotto in esercizi precedenti a quello in corso al 1° gennaio 2017). Marco Piazza
Inviata il 03 febbraio 2018 alle ore 17:29