Intrastat acquisti

Dal 1° gennaio 2017 è stato soppresso l'INTRASTAT acquisti sia per i beni che per i servizi (la direttiva obbliga alla presentazione dei soli elenchi delle operazioni attive). L'Agenzia delle Dogane come recupererà i dati ai fini statistici?

Inviata il 03  febbraio  2017 alle ore 16:21

Secondo quanto previsto dal decreto fiscale (art. 4, co. 1, lett. b) del DL n. 193/2016, convertito con modificazioni, dalla legge n. 225/2016, dal 1° gennaio 2017 non occorre più presentare gli Intrastat per gli acquisti di beni e di servizi. Tale abrogazione trova la sua ratio nel fatto che i dati oggetto di tale comunicazione sono già oggetto di comunicazione, con decorrenza dalla medesima data nelle comunicazioni dei dati relativi alle fatture emesse e ricevute, alle bollette doganali e alle note di variazione che devono essere effettuate con cadenza trimestrale entro la fine del secondo mese successivo al trimestre di riferimento. Intervenendo in materia, l’Agenzia delle Dogane, nella nota n. 244 diffusa il 10 gennaio 2017, ha precisato che al fine di garantire un uniforme e corretto adempimento da parte degli operatori economici, persiste l’obbligo della comunicazione degli elenchi riepilogativi relativi alle suddette operazioni riferite all’ultimo trimestre o all’ultimo mese del 2016. Di conseguenza, i soggetti obbligati erano tenuti a trasmettere telematicamente entro il 25 gennaio 2017 i suddetti elenchi riepilogativi (modelli INTRA – 2) di cui all’articolo 50, comma 6 del DL n. 331/1993 riferiti alle predette operazioni. In altri termini, tale obbligo comunicativo non sussiste con riferimento agli acquisti effettuati a decorrere dal 1° gennaio 2017. Tuttavia, la nota non chiarisce se debbano continuare ad essere inviati ai fini statistici, dato che il DL n. 193/2016 ha abrogato solo il comma 6 dell’articolo 50 del DL n. 331/1993 e non anche il successivo comma 6-ter del predetto articolo 50, in attuazione del quale il Dm 22 febbraio 2010, recependo sia la direttiva 2006/112/CE che il regolamento 2004/638/CE, ha dettato le regole puntuali circa la disciplina degli elenchi riepilogativi sia ai fini fiscali che statistici. In assenza ad oggi di chiarimenti da parte dell’Agenzia delle entrate, sembrerebbe che l’indicazione dei dati statistici negli Intrastat resti obbligatoria per i soggetti passivi che realizzano scambi comunitari di valore superiore a 20 milioni di euro. Pertanto si può sostenere che permane l’obbligo inviare il modello Intra-2 nella parte statistica. Roberta De Pirro

Inviata il 04  febbraio  2017 alle ore 07:51