Dichiarazioni d'intento

Dal 1° marzo 2017 dovrà essere utilizzato il nuovo modello per le dichiarazioni d'intento. Quesiti: 1) Il nuovo modello si deve utilizzare solo a partire dal 1° marzo 2017? 2) Le dichiarazioni d'intento emesse con il vecchio modello per tutto l'anno 2017 oltre ad essere riemesse con il nuovo modello, dovranno essere anche revocate? 3) L'importo da indicare nel nuovo modello al punto: "operazioni fino a concorrenza di euro" può essere pari o superiore al totale delle operazioni da effettuare?

Inviata il 03  febbraio  2017 alle ore 15:59

Con il Provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle entrate del 2 dicembre 2016 è stato approvato il nuovo modello di dichiarazione d’intento che dal prossimo 1° marzo sostituirà quello introdotto con il Provvedimento del 12 dicembre 2014 e successivamente modificato con il Provvedimento dell’11 febbraio 2015. Come si legge nel provvedimento detto modello è utilizzato per le lettere d’intento relative alle operazioni di acquisto da effettuare a partire dal 1° marzo 2017. Il nuovo modello, a differenza di quello ad oggi in uso non conterrà più i campi 3 e 4 “operazioni comprese nel periodo da”, il che concretamente significa che non sarà più possibile emettere dichiarazioni d’intento che si riferiscano agli acquisti che l’esportatore abituale può effettuare senza IVA in un determinato intervallo temporale. Dal 1° marzo, infatti, è ammessa la possibilità di emettere dichiarazioni d’intento che si riferiscano ad una singola operazione o ad un insieme di operazioni fino ad un dato importo, compilando il campo 1 o 2. Al fine di gestire la transizione dal vecchio al nuovo modello, l’Agenzia delle entrate, con la Risoluzione n. 120/E/2016, ha reso una serie di chiarimenti per gli operatori del settore: a) il vecchio modello di dichiarazione d’intento resta valido per tutto il 2017, a condizione che siano stati compilati il campo 1 “una sola operazione per un importo fino a euro” o il campo 2 “operazioni fino a concorrenza di euro”; b) il vecchio modello di dichiarazione d’intento è valido solo per le operazioni poste in essere fino al 28 febbraio 2017, se invece sono stati compilati i campi 3 e 4 “operazioni comprese nel periodo da”. In tal caso, per le operazioni d’acquisto poste in essere dal 1° marzo 2017 occorre presentare una nuova dichiarazione d’intento, utilizzando il nuovo modello. Nulla viene previsto in merito alla necessità di revocare le dichiarazioni emesse prima del 1° marzo 2017, nelle quali sono stati compilati si suddetti campi 3 e 4. Si presume quindi che la remissione delle stesse con il nuovo modello, costituisca infatti, revoca automatica di quelle emesse con l’utilizzo del vecchio modello. Infine, con riferimento all’importo da indicare nel punto 2 “operazioni fino a concorrenza di” della dichiarazione, nulla preclude che lo stesso possa essere pari o superiore al totale delle operazioni da effettuare. Roberta De Pirro

Inviata il 04  febbraio  2017 alle ore 07:53