Nel caso in cui la decisione presa dal tribunale per l'ammissione dello stato passivo di un credito, tutto l'importo o una parte dello stesso risulti "non ammesso" al piano di riparto, è possibile emettere la nota di credito per l'Iva o si deve attendere la chiusura della procedura fallimentare?
Note variazione Iva e fallimento
Inviata il 02 febbraio 2017 alle ore 09:48
Affinché il creditore possa emettere una nota di variazione per mancato pagamento del debitore a causa di una procedura concorsuale bisogna attendere l’infruttuosità della procedura. Nel caso specifico del fallimento, tale momento coincide con la scadenza del termine per le osservazioni al piano di riparto, oppure, ove non vi sia stato, alla scadenza del termine per il reclamo al decreto di chiusura del fallimento stesso. Di conseguenza, nel caso richiesto bisognerà attendere uno dei predetti momenti per emettere la nota di variazione. Benedetto Santacroce
Inviata il 04 febbraio 2017 alle ore 07:30