Spese di pubblicità capitalizzate

La parte residua delle spese di pubblicità precedentemente capitalizzate può essere imputata nel conto economico dell'esercizio 2016 e dedotta fiscalmente?

Inviata il 01  febbraio  2017 alle ore 10:32

Il Dlgs 139/2015 ha stabilito che a decorrere dai bilanci relativi all’esercizio 2016, le spese di pubblicità non possono essere più iscritte tra le immobilizzazioni immateriali, ma costituiscono costi di periodo e devono essere rilevati a conto economico nell’esercizio in cui sono sostenuti. Il nuovo Oic 24, nelle “Disposizioni di prima applicazione” prevede che i costi di pubblicità, capitalizzati in esercizi precedenti all’entrata in vigore del Dlgs 139/2015, in sede di prima applicazione della nuova disciplina, sono eliminati dalla voce BI2 dell’attivo dello stato patrimoniale. Gli effetti di tale eliminazione devono essere rilevati in bilancio retroattivamente ai sensi dell’OIC 29. A tal riguardo, l’OIC 29 dispone che il cambiamento di un principio contabile deve essere rilevato nell’esercizio in cui si adotta il nuovo principio contabile e i relativi effetti sono contabilizzati sul saldo di apertura del patrimonio netto dell’esercizio in corso. Dal punto di vista fiscale, mancando ad oggi una disciplina transitoria nonché chiarimenti da parte dell’Agenzia delle entrate in merito al trattamento fiscale da riservare ai costi di pubblicità capitalizzati in bilancio fino al 31 dicembre 2015, si può sostenere che ai fini Ires tali costi potrebbero continuare a essere dedotti secondo l’originaria imputazione temporale, mediante variazioni fiscali in diminuzione in dichiarazione dei redditi, sulla falsariga di quanto già sostenuto dall’Agenzia in merito alle svalutazioni delle immobilizzazioni (si vedano le circolari 26/E/2012 e 36/E/2009). Roberta De Pirro

Inviata il 01  febbraio  2017 alle ore 17:44