Quando si possono utilizzare i crediti da integrazione integrativa Iva e/o redditi?
Credito da integrativa
Inviata il 30 gennaio 2017 alle ore 11:03
Il Dl 193/2016 (articolo 5) disciplina la nuova normativa in merito alla dichiarazione integrativa di favore. In particolare, le dichiarazioni dell’Iva possono essere integrate per correggere errori od omissioni, compresi quelli che abbiano determinato l’indicazione di un maggiore o di un minore imponibile o, comunque, di un maggiore o di un minore debito d’imposta ovvero di una maggiore o di una minore eccedenza detraibile, mediante successiva dichiarazione da presentare, secondo le disposizioni di cui all’articolo 3, Dpr 322/1998 utilizzando modelli conformi a quelli approvati per il periodo d’imposta cui si riferisce la dichiarazione, non oltre i termini di decadenza dell’accertamento. Con riferimento all’utilizzo è possibile distinguere a seconda che: - l’eventuale credito derivante dal minor debito o dalla maggiore eccedenza detraibile risultante dalle dichiarazioni integrative sia presentato entro il termine prescritto per la presentazione della dichiarazione relativa al periodo d’imposta successivo. In tal caso può essere portato in detrazione in sede di liquidazione periodica o di dichiarazione annuale, ovvero utilizzato in compensazione ovvero, sempreché ricorrano per l’anno per cui è presentata la dichiarazione integrativa i requisiti di cui agli articoli 30 e 34, comma 9 Dpr 633/1972, chiesto a rimborso. - viceversa, l’eventuale credito derivante dal minor debito o dalla maggiore eccedenza detraibile risultante dalle dichiarazioni integrative, che siano presentate oltre il termine prescritto per la presentazione della dichiarazione relativa al periodo d’imposta successivo (ed entro i termini di accertamento) potrà essere chiesto a rimborso ove ricorrano, per l’anno per cui è presentata la dichiarazione integrativa, i requisiti di cui agli articoli 30 e 34, comma 9 Dpr 633/1972, ovvero può essere utilizzato in compensazione, per eseguire il versamento di debiti maturati a partire dal periodo d’imposta successivo a quello in cui è stata presentata la dichiarazione integrativa. Per quanto riguarda le dichiarazioni dei redditi, dell’Irap e dei sostituti d’imposta possono essere integrate per correggere errori od omissioni, compresi quelli che abbiano determinato l’indicazione di un maggiore o di un minore imponibile o, comunque, di un maggiore o di un minore debito d’imposta ovvero di un maggiore o di un minore credito, mediante successiva dichiarazione da presentare, secondo le disposizioni di cui all’articolo 3 del Dpr 322/1998 utilizzando modelli conformi a quelli approvati per il periodo d’imposta cui si riferisce la dichiarazione, non oltre i termini stabiliti di decadenza dell’accertamento. L’eventuale credito derivante dal minor debito o dal maggiore credito risultante dalle dichiarazioni integrative può essere utilizzato in compensazione. Nel caso in cui la dichiarazione oggetto di integrazione a favore sia presentata oltre il termine prescritto per la presentazione della dichiarazione relativa al periodo d’imposta successivo, il credito può essere utilizzato in compensazione per eseguire il versamento di debiti maturati a partire dal periodo d’imposta successivo a quello in cui è stata presentata la dichiarazione integrativa. In ogni caso, è fatta salva la possibilità di utilizzo in compensazione senza limiti per i casi di correzione di errori contabili di competenza. Pierpaolo Ceroli
Inviata il 02 febbraio 2017 alle ore 12:28