Rivalutazione beni immateriali e Patent box

La Circolare 11/E del 7 aprile 2016 (paragrafo 13.4) ha chiarito che, qualora la società opti per il riallineamento del valore fiscale dei beni immateriali al maggior valore iscritto in bilancio in occasione di operazioni straordinarie, la quota di ammortamento del bene rivalutato avrà impatto nella determinazione del reddito agevolabile derivante dallo stesso IP ai fini del Patent box, mentre non avrà alcun effetto ai fini del calcolo del “nexus ratio”. Analoga interpretazione può ritenersi valida anche con riferimento alle rivalutazioni dei beni d’impresa di cui all’articolo 1 comma 556-565 della legge di bilancio 2017?

Inviata il 27  gennaio  2017 alle ore 15:42

Il comma 559 della legge di bilancio 2017 prevede che il maggior valore attribuito a seguito della rivalutazione si considera risconosciuto ai fini fiscali a partire dal terzo esercizio successivo a quello in cui è stata effettuata le rivalutazione (esercizio chiuso al 31 dicembre 2019 per i soggetti con periodo d’imposta coincidente con l’anno solare). Limitatamente ai beni immobili, i maggiori valori si considerano riconosciuti con effetto dal periodo d'imposta in corso alla data del 1º dicembre 2018 (comma 563). In caso di cessione il maggior valore rileva ai fini della determinazione della plusvalenza a partire dal quarto anno successivo (comma 560). La circolare patent box 11/E ha chiarito che: - ai fini della determinazione del reddito agevolabile dell’IP assumono rilevanza i componenti positivi e negativi di reddito nella misura fiscalmente riconosciuta (par. 6 della circolare); - ai fini della determinazione del nexus non rilevano i criteri di contabilizzazione adottati dall’impresa (ad esempio, scelta di capitalizzare o meno il costo), dovendo considerare il costo e spesa per l’intero importo nel momento del suo sostenimento come individuato in base all’articolo 109 del Tuir (par. 9 della circolare). Da quanto sopra si ritene che in caso di rivalutazione dei beni d’impresa previsti dalla legge di stabilità 2017, le conseguenze ai fini patent box saranno le seguenti: 1) Ai fini delle determinazione del reddito agevolabile dell’IP, il maggior valore derivante da rivalutazione rileverà a partire dal momento in cui sarà riconosciuto ai fini fiscali ovvero: - a decorrere al terzo esercizio successivo a quello in cui la rivalutazione è stata eseguita per gli ammortamenti del bene immateriale oggetto di agevolazione e, più in generale, per gli ammortamenti di tutti i beni inclusi nel conto economico virtuale dell’IP (ad eccezione dei beni immobili); - per gli ammortamenti degli immobili inclusi nel conto economico virtuale a partire dal periodo d’imposta in corso dalla data del 1 dicembre 2018; - in caso di cessione il maggior valore rileverà a partire dal quarto anno successivo a quello in cui la rivalutazione è stata eseguita. 2) Ai fini della determinazione del nexus, il maggior valore derivante da rivaluzione non avrà rilevanza. Massimo Bellini

Inviata il 06  febbraio  2017 alle ore 14:26