Dovendo inviare una dichiarazione integrativa per inserire un dato che non era stato inserito nella dichiarazione originaria regolarmente presentata, sottopongo il seguente quesito. Avendo omesso di indicare nel quadro VE della dichiarazione Iva 2014 (redditi 2013) il rigo VE 36 riportante le operazioni attive effettuate nell'anno ma con imposta esigibile in anni successivi (articolo 32-bis Dl 83/2012), posso considerare questo errore come un errore formale in quanto non determina aumento di imposta ma soltanto un'erronea indicazione del volume d'affari? In caso affermativo posso inviare una dichiarazione integrativa "a favore" senza pagamento di alcuna sanzione? In caso negativo, quale sanzione devo versare utilizzando il ravvedimento operoso? Ribadisco che le imposte dovute erano state regolarmente versate nei termini.
Errori formali
Inviata il 26 gennaio 2017 alle ore 14:51
Trattasi di dichiarazione integrativa che corregge errori formali, vale a dire, che non incidono nella determinazione delle imposte. Se l'errore è considerato meramente formale, ossia non contrasta con l'attività di controllo e accertamento, l'integrativa potrà essere fatta senza pagamento di alcuna sanzione. In caso contrario (errore formale che incide sull'attività di controllo), la sanzione sarà fissa pari a 258 euro riducibile in base alle regole proprio del ravvedimento operoso. Riccardo Giorgetti
Inviata il 04 febbraio 2017 alle ore 08:07