La domanda
Estromissione beni
La legge di Stabilità 2016 estende anche alle ditte individuali la possibilità di estromettere i beni facenti parte dell’impresa.
Nel caso di immobile (cat. A abitativo) derivante da parte di ampliamento e/o ristrutturazione di un immobile venduto da un privato ed acquistato da ditta individuale e pertanto con attuale intestazione catastale del proprietario (persona fisica) con partita Iva,
per l’estromissione :
- la cessione di detto bene (con autofattura) non sarebbe configurabile quale cessione di beni rilevanti ai fini Iva e quindi, in difetto del requisito oggettivo, si tratterebbe di operazione fuori dal campo di applicazione dell’imposta sul valore aggiunto.
- In considerazione del fatto che non vi è trasferimento di titolarità dell’immobile, l’imposta di registro e le ipocatastali non dovrebbero neppure trovare applicazione.
Inviata il 27
gennaio
2016 alle ore 18.45
La risposta dell'esperto
Le affermazioni del lettore sono corrette a condizione comunque che l'immobile risulti essere strumentale per destinazione e che l'Iva relativa ai lavori di ristrutturazione/ampliamento non sia stata considerata in detrazione neppure in parte. Infatti, l'eventuale detrazione darebbe luogo all'applicazione del meccanismo della rettifica della detrazione. Invece la mancata detrazione consente di considerare l'operazione di autoconsumo fuori campo Iva ai sensi dell'articolo 2, comma 2, n. 5) del Dpr n. 633/1972. In mancanza del trasferimento della proprietà non sono dovute né l'imposta di registro, né le imposte ipotecaria e catastale
Nicola Forte
Inviata il 28
gennaio
2016 alle ore 12.34