La domanda
Obbligo di denuncia al Pm e prescrizione
Il fornitore Beta Srl è denunciato dalla GdF alla Procura della Repubblica nel 2012 in quanto ritenuto responsabile dell'emissione di fatture relative a operazioni parzialmente o totalmente inesistenti.
Nel mese di giugno 2014 la società cliente Alfa è sottoposta a verifica. I verificatori redigono il Pvc e sporgono denuncia alla Procura della Repubblica, essendo stata da loro accertata un’attività penalmente rilevante ex articolo 2 del Dlgs 74/2000 (le fatture emesse dal fornitore, registrate da Alfa e tenute in considerazione ai fini dichiarativi si riferirebbero ad operazioni inesistenti).
Si chiede se è contestabile la validità dell’avviso di accertamento notificato solamente nel 2014 (la dichiarazione era stata presentata nel 2007), perché non era più perseguibile il reato in questione, e se sia eventualmente operativo nella fattispecie l'istituto del raddoppio dei termini.
Inviata il 26
gennaio
2016 alle ore 17.45
La risposta dell'esperto
Alfa ha presentato la propria dichiarazione nel 2007, dunque sotto la vigenza dei termini prescrizionali pre-riforma (cioè pre-17 settembre 2011):applicando, alla luce del favor rei, i termini di prescrizione più ristretti vigenti prima del 2011 (6 anni) il reato doveva ritenersi prescritto nel 2013 (perchè il Pvc è stato redatto a prescrizione già maturata e non ha potuto interromperne il decorso).
La prescrizione, anche se già sopravvenuta, in assenza di una sentenza che ne riconosca l'avvenuta maturazione, non può però ritenersi in grado di cancellare l'obbligo di denuncia posto in capo agli accertatori ex articoli 43 Dpr 600/1973 e 57 Dpr 633/1972.
Entra dunque in gioco l'operatività dell'istituto del raddoppio dei termini, previsto a fronte della sussistenza dell'obbligo di denuncia relativamente a uno dei reati previsti dal Dlgs 74/2000 (nella fattispecie, si tratta dell'articolo 2 "Dichiarazione fraudolenta mediante uso di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti").
Secondo le disposizioni introdotte dall'articolo 2 commi 1-2 del Dlgs 128/2015 (poi ripreso dall'articolo 1 comma 132 periodi 3-4 per gli avvisi di accertamento relativi ai periodi d'imposta precedenti a quello in corso alla data del 31 dicembre 2016), gli accertatori, per beneficiare dell'operatività dell'istituto del raddoppio dei termini, avrebbero dovuto provvedere alla presentazione o trasmissione della denuncia entro la scadenza ordinaria dei termini di accertamento vigenti "pre periodo d'imposta 2016", cioè entro il quarto anno successivo a quello in cui è stata presentata la dichiarazione (nel nostro caso, entro il 2011).
Il punto è che il comma 3 dell'articolo 2 del Dlgs 128/2015 ha fatto espressamente salvi gli effetti degli avvisi di accertamento notificati alla data di entrata in vigore del decreto stesso (pubblicato sulla Gazzetta ufficiale del 18 agosto 2015) sfruttando il raddoppio dei termini anche nel mancato rispetto di tale prescrizione.
Ciò significa che l'avviso di accertamento relativo alla dichiarazione 2007 (il cui termine di decadenza per l'accertamento sarebbe ordinariamente scaduto nel 2011) dovrebbe considerarsi legittimo anche se notificato nel 2014. alla luce del fatto che l'obbligo di denuncia sussisteva in capo agli accertatori anche nel 2014 in assenza di una sentenza che riconoscesse l'avvenuta prescrizione del reato ex art. 2 del Dlgs. n. 74/2000 commesso nel 2007; dell'operatività dell'istituto del raddoppio dei termini; della salvezza ex lege dell'operatività medesima anche in caso di denuncia fatta pervenire dagli accertatori al PM post-scadenza degli ordinari termini di accertamento come meglio chiarito in precedenza.
Davide Torcello
Inviata il 27
gennaio
2016 alle ore 15.15