La domanda
Costi indiretti
In base alla norma il reddito agevolabile è dato dalle royalties al netto dei costi diretti e indiretti riferiti al bene immateriale (ad esempio il marchio). Quali sono i costi indiretti che devono essere considerati?
Nei costi indiretti è comunque corretto non considerare le quote di ammortamento in quanto costi non sostenuti nell'esercizio dell'agevolazione?
In caso contrario:
- ci sarebbe una forte disparità tra chi ha acquistato l'intangibile (ad esempio il marchio) negli anni passati (ad esempio 17 anni) e chi ha un intangibile "autoprodotto" che non ha alcuna evidenza in bilancio e quindi nessuna quota di ammortamento fiscalmente rilevante;
- ci sarebbe una forte disparità anche tra i soggetti che hanno una percentuale fiscale di ammortamento più alta.
Inviata il 21
gennaio
2016 alle ore 11.49
La risposta dell'esperto
Il procedimento di calcolo dell’agevolazione derivante dalla fruizione del regime del Patent Box sarà il seguente:
- determinazione del reddito derivante dall’utilizzo dei beni immateriali A);
- determinazione del rapporto tra i costi di attività di ricerca e sviluppo sostenuti per il mantenimento, l’accrescimento e lo sviluppo del bene immateriale e i costi complessivi sostenuti B);
- individuazione del reddito agevolabile C), moltiplicando il reddito di cui alla lettera A) per il rapporto di cui alla lettera B).
Una volta determinato il reddito agevolabile C) a detto importo potrà essere applicata la percentuale di esclusione prevista dalla normativa, ovvero 30% per il periodo d’imposta 2015, 40% per il 2016 e 50% per i periodi d’imposta a partire dal 2017, sino al raggiungimento del quinquennio.
Tra le varie metodologie riconosciute come valide per la stima del reddito figurativo dell’intangibile si può porre riferimento al valore di mercato del bene, ovvero il valore corrente dell’asset. Nel caso di un intangibile a vita indefinita, la formula di calcolo del reddito figurativo potrà essere la seguente:
R = [V * (r-g)]
dove "R" è il reddito figurativo, “V” è il valore corrente del bene, “r” il tasso di rendimento e “g” il tasso di crescita del reddito.
Tra i costi “qualificati”, indicati al numeratore del rapporto di cui alla lettera B), debbono essere compresi tutti i costi sostenuti dalla società per l’attività di ricerca e sviluppo, sia nel caso che la ricerca sia effettuata direttamente sia che questa venga affidata a soggetti esterni.
Tra i costi “complessivi”, da inserire al denominatore, debbono essere invece computati, oltre ai costi dianzi richiamati, anche degli eventuali costi di acquisizione del bene immateriale (incluse le royalties) e dei costi per attività di R&S affidate a società del gruppo.
Il numeratore del rapporto - costi qualificati - è aumentato in misura massima del 30% dei predetti costi integralmente agevolabili, in relazione alle spese sostenute per l’acquisizione del bene immateriale ovvero per i costi sostenuti in outsourcing derivanti da rapporti con le società del gruppo.
Nel caso in cui l’attività di ricerca e sviluppo venga effettuata direttamente dall’impresa o affidata in outsourcing a terzi indipendenti, il coefficiente relativo alla quota di reddito oggetto di agevolazione è pari ad 1, per cui l'intero reddito derivante dal bene immateriale risulta essere agevolabile; al contrario, nel caso in cui l’impresa acquisisca l'intangible da terzi, e/o affidi l’attività di R&S a società del gruppo, ne deriva un coefficiente inferiore ad 1, quindi la quota agevolabile del reddito diviene più bassa.
Pier Paolo Ceroli
Inviata il 28
gennaio
2016 alle ore 13.17